Con riferimento all'avviso meglio specificato in oggetto, continuano a pervenire richieste di chiarimenti in ordine alla portata sostanziale da attribuire alla prescrizione contenuta nel paragrafo F) secondo la quale "
i destinatari non possono cumulare i benefici previsti dai voucher oggetto del presente Avviso con altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici o privati finalizzati alla medesima attività".
A riguardo si specifica che, per comprendere la portata sostanziale della ridetta locuzione deve richiamarsi il contenuto precettivo dell'art. 65, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 secondo il quale "
Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma" (c.d.
principio del divieto di doppio finanziamento).
Ne deriva, pertanto, che la precisazione contenuta nell'Avviso deve essere interpretata nel senso che per la Linea di Intervento A "
Voucher formativo comprensivo di indennità di frequenza" è fatto espresso divieto di finanziare il percorso formativo remunerato con il Voucher in oggetto con altra forma di finanziamento pubblica o privata; analogamente, per la Linea di Intervento B "
Voucher di servizio individuale mirato all'accompagnamento al lavoro", è fatto espresso divieto di ricevere altre compensazioni da altri soggetti pubblici o privati per le medesime attività di inserimento lavorativo."
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nota prot. n. 1831 del 13.02.2020
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