Da un controllo è risultato che al comma 7 del paragrafo E) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni risulta inserito, per mero errore materiale, il seguente punto elenco: (Ciascun Soggetto proponente dev'essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:) • gli Organismi Formativi accreditati, giuridicamente Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, devono essere iscritti nel pertinente registro regionale e/o nazionale. Pertanto, con l'atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 88 del 18 febbraio 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 21 febbraio 2019, viene rettificato il comma 7 del paragrafo E) eliminando in toto il suindicato punto elenco, fermo restando tutto quant'altro esplicitato. - |