Progetti di Flessibilità per la conciliazione vita-lavoro

  L'art. 9 della Legge 8 marzo 2000 n.53 ha introdotto forme di flessibilità dell'orario, con riferimento in via prioritaria, ma non esclusiva, alla cura dei figli, prevedendo contributi a favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità ed in particolare:
  • progetti articolati per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario;
  • programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
  • progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
Nella Circolare del 26 gennaio 2007 n.1/07, sono contenuti importanti indicazioni in merito alla presentazione dei progetti di azioni positive di flessibilità per la conciliazione lavoro-famiglia, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1254, Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Le domande di ammissione ai finanziamenti, da parte delle aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, devono essere presentate al:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Mercato del Lavoro Divisione IV
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel +39 06 36754221- 5912 - 4397 - Fax +39 06 36755031
e-mail: progettocon@welfare.gov.it

Entro i termini delle scadenze annuali:
(10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno).

Per Informazioni:
Ufficio Consigliera di Parità Regione Puglia
Ass.to Formazione e Politiche del Lavoro
Via Gobetti, n. 26 - 70126 Bari
Tel. 080/5406451 - Fax 080/5406420
consigliereparita@regione.puglia.it


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Gli Allegati (ALT+"D")
Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 28 Febbraio 2007
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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