Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto chiarimenti inerenti la possibilità di avviare
le procedure amministrative per il trasferimento temporaneo di un mercato, per
sopraggiunti motivi di ordine pubblico, igiene e sicurezza, nelle more della definizione dei
provvedimenti di indirizzo e di programmazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del Codice del
Commercio.
Tanto, in considerazione che l'art.64 del Codice stabilisce con le norme finali e
transitorie che, fino alla data di approvazione degli atti di programmazione, non possono,
tra l'altro, essere istituiti o ampliati il numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati.
A riguardo si evidenzia che, con L.R. 16 aprile 2015, n.24 - BURP n. 56 suppl. del
22/04/2015, è stato approvato il Codice del Commercio, che rappresenta un nuovo
strumento legislativo organico delle varie norme inerenti il commercio, in coerenza con tutti
i principi di semplificazione, liberalizzazione, trasparenza, tutela dei consumatori e con le
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
La nuova normativa ha confermato i principi fondamentali delle precedenti leggi sul
commercio, sottolineando l'importanza del ruolo programmatorio dei Comuni per giungere
ad una effettiva evoluzione della rete di vendita, innovazione del sistema distributivo,
tenendo conto delle peculiarità del territorio. In tale contesto si inquadrano anche i mercati
su aree pubbliche che rappresentano un settore trainante del commercio tradizionale.
La regolamentazione operativa del settore rimane in gran parte in mano ai Comuni che
opereranno attraverso un provvedimento generale di indirizzo strategico che può essere un
unico atto o più provvedimenti operativi settoriali e di incentivo fra loro coordinati.( art. 12).
Con riferimento al trasferimento dei mercati su aree pubbliche, il Codice, confermando
disposizioni previste dalla ex lege n.18/2001, ha previsto al comma 2 dell'art.34 che lo
spostamento di un mercato deve essere stabilito esclusivamente nell'ambito degli strumenti
di pianificazioni commerciale.
Il comma 3 del citato articolo 34 stabilisce che il disposto del comma 2, non si applica al
trasferimento temporaneo di mercati.
Il codice, quindi, considerata la provvisorietà del trasferimento, spesso motivato da
stringenti esigenze di ordine pubblico, sicurezza ed igiene degli alimenti, stabilisce che lo
spostamento temporaneo di un mercato può verificarsi, anche in assenza degli atti di
programmazione. In tale circostanza, come già previsto nella ex lege 18/2001, devono, comunque, essere
rispettate le norme previste per l'assegnazione dei posteggi, di cui all'art.30, senza necessità
di esperire le procedure del bando regionale, precisando che le amministrazioni comunali, in
assenza di piano, non potranno ampliare, né ridurre il numero dei posteggi.
È opportuno evidenziare che la norma del Codice non deve essere letta come un espediente
per eludere l'attività fondamentale di programmazione, ma solo come una risoluzione a
momentanei e improcrastinabili esigenze.
Scarica il
Documento in pdf - [
Scarica .pdf - 319 Kb][
Apri .pdf ]