Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due recenti note ha dato risposta a due quesiti
posti da una Ditta, relativamente all'apertura ed esercizio di attività commerciali
integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, invitando la Regione a
formulare proprie valutazioni in merito.
Il quesito riguarda la possibilità di aprire, presso un impianto di distribuzione di
carburanti, un'attività di media struttura di vendita in presenza della disposizione
regionale fissata dall'articolo 45, comma 3, della l.r. 24/2015 che recita: "I nuovi impianti,
nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi
servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di
autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per
gli esercizi di vicinato".
Preliminarmente, è opportuno precisare che la disposizione regionale è coerente con la
legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383,
concernente "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore", che all'articolo 2-bis,
comma 6, stabilisce che "la superficie di vendita dei prodotti relativi al settore
merceologico alimentare e non alimentare non deve essere superiore a quella di cui all'art.
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
La disposizione regionale, perfettamente coerente con quella nazionale, intende ampliare
il servizio offerto al consumatore e assicurare ai titolari/gestori degli impianti una pluralità
di fonti di redditività anche ai fini del contenimento dei prezzi dei carburanti. Tali obiettivi
giustificano, pertanto, anche la deroga a vincoli programmatori commerciali ed
urbanistici.
La norma regionale, tuttavia, non vieta in alcun caso l'apertura di una media o grande
struttura di vendita su di un impianto di distribuzione di carburanti, sempreché la stessa
ottenga regolare autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi
dell'art. 17 della l.r. 24/2015.
Se così non fosse si verificherebbe una distorsione della
concorrenza in quanto la realizzazione di una media o grande struttura di vendita su un
impianto di distribuzione dei carburanti godrebbe di condizioni più favorevoli rispetto alle
altre.
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