Nel corso della Conferenza delle Regioni del 19 febbraio è stato approvato un Documento, con la collaborazione di Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), in merito all'attuazione di adempimenti tecnici di norme per l'affidamento degli appalti pubblici, in particolare rivolto alla nuova figura dei "soggetti aggregatori" per l'acquisizione di beni e servizi (vedi anche "Regioni.it" n. 2672).
L'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto la nuova figura dei "soggetti aggregatori" per l'acquisizione di beni e servizi ed ha modificato significativamente (assieme ad altre disposizioni, contenute in diverse fonti complementari) il quadro normativo per l'affidamento degli appalti pubblici:
- le Regioni devono infatti individuare un proprio soggetto aggregatore entro la data del 31 dicembre 2014;
- i comuni non capoluogo di provincia non possono più procedere autonomamente:
- all'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, a partire dal 1 gennaio 2015 (termine in corso di proroga al 1 settembre 2015) fatte salve alcune limitate eccezioni1;
- all'affidamento autonomo di contratti per la realizzazione di lavori, a partire dal 1 luglio 20151.
Ancor più nel dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che dovranno far parte di un apposito elenco dei soggetti aggregatori:
- Consip;
- una centrale di committenza per ciascuna Regione "qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- altri soggetti -diversi da Consip e dalle predette centrali regionali -che potranno comunque richiedere l'iscrizione all'Elenco e potranno così partecipare alle attività del Tavolo dei soggetti aggregatori nonché attingere al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
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Elementi Guida per l'attuazione degli Obblighi di Aggregazione della Domanda Pubblica - [
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