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Legge regionale n. 37 dell'1 agosto 2014
Immagine associata al documento: Legge regionale n. 37 dell'1 agosto 2014 Per facilitare l'inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l'inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale, i comuni associati negli ambiti territoriali di zona di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, possono prevedere l'utilizzo in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.
Tale utilizzo non configura alcun rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale.       - [Scarica  .pdf  - 33 Kb][Apri   .pdf ]       
 
Data Pubblicazione: 01 Agosto 2014
Aree Tematiche: Politiche per lo Sviluppo, Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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