La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla L. Cost. 3/2001 e alla L. 131/2003 e detta norme per garantire agli Enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali. - [
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