Disponibile il d.m. 24 gennaio 2008 che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità, per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si tratta della nuova base giuridica dei contratti di programma, riferita, in sede di prima applicazione dell'art. 8 - bis della legge 127/2007, alle sole attività di carattere industriale.
L'adozione della base giuridica relativa ai contratti di programma riguardanti attività della filiera agricola e nel settore turistico-alberghiero e ai contratti di programma per la localizzazione, sarà oggetto di successivi provvedimenti dedicati.
Per quanto riguarda gli aspetti più salienti del decreto di cui trattasi si evidenzia quanto segue: -
il "soggetto proponente" il contratto di programma deve essere una singola impresa di qualsiasi dimensione;
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i "soggetti beneficiari" delle agevolazioni possono essere, oltre al "soggetto proponente", anche altre imprese purché realizzino programmi di investimento facenti parte del "progetto industriale" come di seguito definito;
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l'investimento deve riferirsi ad una proposta avente caratteristiche di "progetto industriale", inteso come intervento complesso finalizzato alla produzione di beni e/o servizi e per la cui realizzazione siano necessari uno o più programmi di investimenti produttivi e, eventualmente, di sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro. In relazione al processo di produzione dei prodotti finali, che ne forma l'oggetto, è prevista anche la possibilità di realizzare opere infrastrutturali funzionali, materiali ed immateriali;
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l'importo degli investimenti produttivi previsti dal programma/progetto che fa capo all'impresa proponente deve essere non inferiore a 25 milioni di euro a fronte dell'importo complessivo degli investimenti previsti dal "progetto industriale" nel suo insieme - con esclusione di quello relativo alle opere infrastrutturali - che non deve essere inferiore a 40 milioni di euro;
- le agevolazioni possano essere concesse in una o più delle seguenti forme, singolarmente o combinatamene applicate:
a) contributo in conto impianti;
b) contributo in conto interessi; -
il processo agevolativo si articola in due distinte fasi:
1. accesso all'istruttoria;
2. accoglimento/rigetto della domanda di agevolazione; -
l'istruttoria, sia nella fase di ammissibilità all'accesso che in quella di valutazione della domanda di agevolazione, è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
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prima della presentazione delle proposte al CIPE, cui compete l'approvazione, è previsto un passaggio in Conferenza Stato Regioni.
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