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Paritą di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai beni e servizi e loro fornitura
  Il sesso non potrą costituire un fattore che determini differenze nel calcolo dei premi e delle prestazioni ai fini assicurativi e di altri servizi finanziari.
Lo prevede il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 di attuazione della Direttiva 2004/113/CE per la paritą di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai beni e servizi e loro fornitura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 228, che modifica in pił punti il precedente Codice per le Pari Opportunitą.

Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni basate sul sesso che ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale.

Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi viene imposta l'adozione di premi e prestazioni unisex, fatta salva la possibilitą di adottare variazioni ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici affidabili, aggiornati e pubblici. E' inoltre vietato un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternitą.

Il provvedimento prevede una specifica procedura giurisdizionale a tutela di queste forme di discriminazione.       -          
 
Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 14 Novembre 2007
Fonte: Ministero per le Pari Opportunitą
Aree Tematiche: Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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