Ti trovi in: Accedi per Aree Tematiche : Donne e Impresa

Governo: pari opportunitą in materia di occupazione e impiego
Immagine associata al documento: Governo: pari opportunitą in materia di occupazione e impiego Entra in vigore il 20 febbraio 2010 il decreto di attuazione del principio delle pari opportunitą e della paritą di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 29 del 5 febbraio 2009 il Decreto Legislativo attuativo della Direttiva CE/54/2006.
Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e della retribuzione, accompagnandolo con sanzioni pił severe.

In sintesi alcune delle principali novitą introdotte:
  • divieto di discriminazione e paritą di trattamento e di opportunitą tra donne e uomini in tutte le politiche e attivitą, compreso quello dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
  • rimozione degli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternitą, alla pił ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilitą a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare
  • in materia di pensione le lavoratrici con i requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni) hanno il diritto di proseguire il lavoro fino ai 65 anni divieto di discriminazione in relazione alle forme pensionistiche complementari
  • i contratti collettivi possono prevedere codici di condotta, buone prassi, per prevenire ogni forma di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro e nella formazione e crescita professionale
  • vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole per gravidanza, maternitą o paternitą, anche adottive
  • il divieto di licenziamento nel caso di adozione e di affidamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare
Il Dossier sul sito del Governo:       -          
Sito di riferimento: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dlg_attuazione_pari_opportunita/index.html
Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 15 Febbraio 2010
Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Aree Tematiche: Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
Letto: 73 volte