Integrazione alle direttive sulle autorizzazioni uniche per impianti eolici

  Le Linee guida sulla procedura regionale finalizzata al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1462/2008, sono state integrate con il paragrafo n. 2 bis) recante la seguente disposizione:
    "In ragione di quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 10 della Legge Regionale n° 17/2007 le procedure di VIA conseguenti ad eventuale determinazione di assoggettabilità adottata in esito alla relativa procedura di verifica restano soggette, anche ai fini dell'espletamento delle istruttorie di cui al Regolamento Regionale n° 16/2006, alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto ai fini della valutazione ambientale. Nel caso in cui in esito alla determinazione di assoggettabilità a VIA il proponente non abbia prodotto la documentazione per l'effettuazione della VIA, gli Uffici provvedono a inviare la richiesta di produzione documentale al soggetto proponente, espressamente avvertendo che, trascorsi gg. 30 dalla richiesta, il mancato deposito di quanto richiesto comporterà la dichiarazione di inammissibilità della originaria istanza".
L'integrazione è stata approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2467 del 16 dicembre 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 19 gennaio 2009.       -          
 
Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 21 Gennaio 2009
Fonte: Portale della Regione Puglia
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo, Energia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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