Tirocini extracurriculari: nuova disciplina regionale (Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26)

Immagine associata al documento: Tirocini extracurriculari: nuova disciplina regionale (Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26) ll tirocinio extracurriculare costituisce una esperienza di orientamento e di formazione in un contesto lavorativo e non rappresenta un rapporto di lavoro.
La Regione Puglia promuove il tirocinio extracurriculare quale misura formativa di politica attiva finalizzata all'arricchimento delle conoscenze ed all'acquisizione delle competenze professionali - tecniche e trasversali - con l'obiettivo di agevolare le scelte professionali e incrementare l'occupabilità, e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Con Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 - pubblicata su BURP n. 101 del 13.11.2023 ed entrata in vigore il 28.11.2023 - è stata aggiornata la regolamentazione dei tirocini extracurriculari, al fine di adeguarla alle Linee guida nazionali adottate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'attivazione del tirocinio presuppone la sottoscrizione di una Convenzione tra il soggetto promotore (rientrante in uno dei soggetti elencati all'art. 4) ed il soggetto ospitante (in possesso dei requisiti previsti all'art. 5) e di uno specifico Progetto Formativo Individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione; il PFI è sottoscritto, altresì, dal genitore (in caso di tirocinante minorenne) e dai rispettivi tutor individuati.
In sintesi, le principali modifiche introdotte prevedono:
  • una regolazione uniforme per i tirocini extracurriculari comunque denominati (di formazione e orientamento e di inserimento e reinserimento lavorativo), inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, seppur, per quest'ultimi, con delle specifiche deroghe, in linea con i principi ed i criteri definiti nelle specifiche Linee guida adottate il 22/01/2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 1, comma 2);
  • la individuazione delle categorie dei destinatari dei percorsi formativi di tirocinio (neo-qualificati/neo-diplomati/neo-laureati, disoccupati, percettori di sostegno al reddito in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, occupati in cerca di altra occupazione, disabili, persone svantaggiate, etc) e, qualora minori di età, l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione previsto dal D.lgs. 76/2005 (art. 2, comma 1);
  • una durata minima del periodo di formazione in tirocinio di 2 mesi - ridotta ad 1 mese in caso di attività stagionali - ed una durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, non superiore a 6 mesi, con possibilità di prevedere la prosecuzione fino a 12 mesi, a condizione che l'integrazione formativa risulti preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente, ovvero da parte di un Ente bilaterale costituito dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 3, commi 2, 3, 6);
  • una (maggiore) durata massima dell’attività formativa di tirocinio, comprensiva di proroghe e rinnovo, per alcune specifiche categorie di tirocinanti (art. 3, comma 5):
    • fino a 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 381/1991, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e temporanea, titolari permesso soggiorno per protezione speciale e per “casi speciali” di protezione sociale, violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo, vittime di tratta, etc;
    • fino a 24 mesi in caso di persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, L. 68/99, e nei casi dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
  • un impegno orario massimo settimanale in attività formativa di tirocinio non superiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL di riferimento del soggetto ospitante, con divieto di svolgimento in orario notturno e limitazione in orario serale;
  • la sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia della durata di almeno 30 gg., nonché per chiusura aziendale programmata o per eventi imprevisti ed imprevedibili dovuti a cause di forza maggiore che determinano la chiusura dell’intera azienda e/o del reparto di svolgimento dell’attività formativa del tirocinante, di almeno 15 gg.;
  • requisiti di qualificazione dei soggetti ospitanti, quali: osservanza obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di inserimento mirato dei disabili L. 68/99, divieto di attivazione del tirocinio qualora le attività formative previste risultino equivalenti a quelle svolte da lavoratori interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamento collettivo o individuale per g.m.o., ovvero da sospensione dell’attività per intervento di CIGS, etc , (art. 5, comma);
  • un meccanismo premiale di contingentamento del numero massimo di tirocini attivabili per quelle aziende ospitanti che garantiscono, in determinate percentuali, l’inserimento lavorativo dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti all’interno della propria azienda, offrendo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno 6 mesi (art. 5, commi 7 e 8);
  • una specifica premialità, che consente l’attivazione di un ulteriore tirocinio rispetto agli ordinari limiti di contingentamento (che prevedono l’attivazione contemporanea di n. 1 tirocinio nelle unità operative fino a cinque dipendenti computabili, n. 2 tirocini nelle unità operative con un numero di dipendenti computabili compreso tra sei e venti, il 10% dei dipendenti computabili nelle unità operative con più di venti dipendenti), per le aziende certificate per la parità di genere e per le imprese dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura mediante valorizzazione della qualifica del “Maestro Artigiano” (art. 5, comma 5);
  • il divieto di utilizzo del tirocinio nei confronti di professionisti già abilitati o qualificati all’esercizio della professione (qualora l’attività formativa di tirocinio sia riferita ad “attività riservate alla professione”), nei confronti di persone che abbiano già avuto nei 24 mesi precedenti un rapporto di lavoro (di natura subordinata o autonoma) con il soggetto ospitante, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, per posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante, per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, per la sostituzione lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, etc (art. 6, commi 2, 3 e 4).
  • la responsabilizzazione del soggetto promotore - in qualità di garante della qualità e regolarità del tirocinio - sia nella fase istruttoria di progettazione e attivazione del tirocinio, sia nella fase di svolgimento e tutoraggio del tirocinio, con limitazioni quantitative nel numero dei tirocinanti da seguire da parte del tutor individuato;
  • il rafforzamento dell’attività di tutoraggio da parte del soggetto ospitante mediante l’introduzione di nuovi compiti e limitazioni quantitative nel numero dei tirocinanti da seguire (art. 9, commi 5 e 6);
  • l’innalzamento dell’indennità di partecipazione mensile di importo lordo minimo fino a 600,00 euro, ulteriormente elevabile fino a 700,00 euro per i tirocini di durata superiore a 6 mesi (art. 10, comma 1);
  • un sistema di controllo e monitoraggio periodico da parte degli Uffici regionali, con valutazione ex post anche degli esiti occupazionali determinati dall’utilizzo dello strumento (art. 12);
  • forme più strutturate di collaborazione con Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività di controllo su abusi nell’utilizzo del tirocinio (art. 12, comma 4);
  • un articolato e specifico apparato sanzionatorio “regionale” per soggetti promotori e soggetti ospitanti (artt. 13 e 14).
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Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 20 Gennaio 2024
Aree Tematiche: Politiche per lo Sviluppo, Sistema Puglia, Politiche e Mercato del Lavoro, Tirocini extracurriculari (L.R. 26/2023)
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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