Cumulo delle Agevolazioni - nota del Dipartimento Sviluppo Economico

Immagine associata al documento: Cumulo delle Agevolazioni - nota del Dipartimento Sviluppo Economico In materia di cumulo delle agevolazioni previste dagli avvisi emanati ai sensi del Regolamento Regionale 17/2014 e ss.mm.ii. l'art. 13 del citato regolamento prevede:

Articolo 13 Cumulo delle agevolazioni.
  • 1. Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione.
  • 2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento generale di esenzione non possono essere cumulati con "aiuti de minimis" o altre tipologie di aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli stabiliti nel presente Regolamento.
  • 2-bis. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata da Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) del 02.12.2021 C(2021)8655 final, ove applicabile.
Il "Credito di imposta Mezzogiorno" e il "Credito d'imposta ZES" sono cumulabili con le sovvenzioni regionali di cui all'art. 13 del Regolamento 17/2014, secondo le intensità fissate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia di cui alla Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 della Commissione Europea.
La cumulabilità riguarda anche l’aiuto a carattere generale rappresentato dal “Credito di imposta beni strumentali”.
Tale cumulabilità discende dalle previsioni del legislatore nazionale:
  • la legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutiva del Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede al comma 102 dell’art.1 che «Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.»; pertanto è possibile cumulare le sovvenzioni previste dagli strumenti regionali con il Credito d’imposta Mezzogiorno fino all’intensità massima prevista dalla vigente Carta degli Aiuti vigente, ossia il 40% per le Grandi Imprese, il 50% per le Medie Imprese e il 60% per le Piccole Imprese;
  • tale cumulabilità è applicabile anche al Credito d’imposta ZES, previsto dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2017 n. 123 e ss.mm..

Inoltre, si evidenzia che:
  • il Credito d’imposta Mezzogiorno agevola esclusivamente i beni materiali, escludendo quindi i beni immateriali ed edili, a differenza del Credito d’imposta ZES che ha esteso (dal 1° maggio 2022) il beneficio all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, sia con riferimento alla costruzione ex novo che agli interventi di adeguamento funzionale e/o di riqualificazione energetica degli immobili già esistenti (ristrutturazione in generale);
  • i limiti degli investimenti agevolabili con il Credito d’imposta Mezzogiorno sono di € 3 milioni per le piccole imprese, € 10 milioni per le medie imprese e € 15 milioni per le grandi imprese;
  • il limite degli investimenti agevolabili con il Credito d’imposta ZES è di € 100 milioni;
  • attualmente, l’operatività del Credito d’imposta Mezzogiorno e del Credito d’imposta ZES è stabilita al 31/12/2022, salvo proroghe: pertanto le imprese, per poter utilizzare il credito di imposta, devono aver realizzato l’investimento (con consegna fisica dei beni) entro tale data.

Stante la diretta applicabilità agli Stati membri dei regolamenti dell'UE a decorrere dalla loro entrata in vigore (cfr. art. 288 TFUE), le disposizioni di cui al D.L. 77/2021- richiamate nella Risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 332/2022 - dalle quali derivano ulteriori possibilità e diritti riconosciuti alle imprese in tema di cumulo rispetto a quelle fissate dal citato regolamento regionale, risultano direttamente applicabili senza bisogno (e a prescindere) da una regolamentazione regionale in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241 e le cui prestazioni devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Pertanto, le imprese potranno usufruire dei diritti di cumulabilità sopra descritte in aggiunta alle fattispecie già previste dall’articolo 13 del regolamento regionale qualora ne ricorrano le condizioni e con i limiti previsti dalle norme nazionali ed unionali.
Inoltre, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.332/2022, avente ad oggetto "Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017 n.91 - Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili", sul tema della cumulabilità del credito d'imposta in beni strumentali nuovi ha affermato che “…come disposto dall'ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, i «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».
In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato sopra sulle regole di cumulabilità delle due misure agevolative, tenuto conto che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - applicabile anche agli investimenti nelle ZES - prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, qual è il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento”.
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Data Pubblicazione sul portale: 26 Settembre 2022
Fonte: PugliaSviluppo
Aree Tematiche: Politiche per lo Sviluppo, Contratti di Programma 2015, PIA Medie Imprese, Titolo II - Capo III, Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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