A seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni regionali di cui all'art. 2 della legge regionale 35/2020, si richiama l'attenzione sul tenore della disposizione, con particolare riferimento al comma 2.
In dettaglio la norma testualmente recita:
"a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanitā allegata alla l.r. 31/2001."
Nella tabella contenente l'indicazione degli atti soggetti a tassazione, al numero 1, sono indicate esclusivamente le tariffe relativa alla concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie, con importi distinti in proporzione al numero degli abitanti.
La sospensione č evidentemente riferita solo a queste ultime.
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Tabella
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