Con riferimento alle richieste pervenute, si precisa l'impossibilitą di svolgere l'attivitą formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore.
L'obbligo per gli apprendisti potrą essere assolto successivamente nel periodo di proroga del rapporto di lavoro al termine della sospensione. L'attivitą di formazione per i restanti casi potrą essere somministrata come previsto in presenza o in FAD. Sarą cura degli Enti interessati provvedere a cancellare dalle aule gli apprendisti che risultino in cassa integrazione a zero ore prima di convalidare la fase della calendarizzazione. - |