Programmi Integrati di Agevolazione PIA TURISMO (Art. 50 Reg. Regionale 17/2014 e s.m.i.)

Immagine associata al documento: Programmi Integrati di Agevolazione  PIA TURISMO (Art. 50 Reg. Regionale 17/2014 e s.m.i.) Avviso a sportello a partire dal 15 giugno 2015

La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di Soggetto Intermediario.

Cosa trovo in questa scheda?

Questa scheda contiene alcune informazioni sullo strumento finanziario "Programmi Integrati di Agevolazione - PIA TURISMO" rivolto ad imprese di grande, media e piccola dimensione e a piccole e/o medie imprese in adesione alla grande o alla media impresa proponente che intendano realizzare un investimento di tipo integrato nel territorio della Regione Puglia.
L'obiettivo di questa scheda è fornire un primo orientamento su questa opportunità.
Nota bene: le informazioni presenti in questa scheda sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni. Invitiamo tutte le persone interessate a prendere visione della Determina n.542 del 08/08/2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13/02/2020 e sul sito www.sistema.puglia.it/piaturismo.

Chi può richiedere l'agevolazione?

Può richiedere l'agevolazione:
  • Imprese di grandi dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
  • Imprese di medie dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
  • Imprese di piccole dimensioni o microimprese singole in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio dell'istanza di accesso abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da una micro impresa di piccola dimensione non attiva, l'impresa di piccola dimensione controllante e in regime di contabilità ordinaria alla data di presentazione dell'istanza di accesso deve aver approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro.
  • Nel caso di proposta avanzata da grande impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente. In tal caso, la grande impresa ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Nell'ambito del programma integrato, l'iniziativa imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del programma.

Quali attività posso realizzare con l’aiuto del PIA?

Con il PIA TURISMO si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:
  • nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico - alberghiere [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  • ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  • realizzazione di strutture turistico–alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  • consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999. Per le finalità suesposte, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  • strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.
Per tutte le tipologie d’investimento, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell’area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere coerente con l’attività da svolgere.
Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbondonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i. nonché di cui all’art. 10 comma 1 lett. C del medesimo DPR, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all’art. 4 della L.R. 14/2009 e s.m. e i. (cd. Piano Casa). Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi.
Gli investimenti ammissibili possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali” strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti e bar ad uso esclusivo degli ospiti, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.).

Come posso richiedere l’agevolazione?

Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Turismo” messa a disposizione all’indirizzo https://www.sistema.puglia.it
Il soggetto proponente deve trasmettere l’istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a e 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito https://www.sistema.puglia.it/piaturismo con l’apposizione di firma digitale degli istanti.
La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del programma integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà includere anche la compilazione telematica di quanto richiesto dall’Avviso e previsto dalla piattaforma telematica.

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Data Pubblicazione sul portale: 14 Febbraio 2020
Fonte: Sezione competitivita' e ricerca dei sistemi produttivi
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo, PIA Turismo 2015
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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