Pubblicata nel BURP n. 52 del 13 aprile 2018, la legge regionale n. 12 del 9 aprile 2018, avente per oggetto: "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)".
In materia di carburanti, la modifica alla legge regionale n. 24/2015, provvede ad adeguare la normativa regionale alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2016, al D.lgs 25 novembre 2016, n. 222 e al D.lgs 16 dicembre 2016, n. 257.
A seguito dell'entrata in vigore della legge di modifica,
28 aprile 2018, è opportuno richiamare l'attenzione su alcuni articoli di particolare importanza concernente l'installazione e ristrutturazione degli impianti di distribuzione carburanti:
Art. 6 comma 4
Sono state recepite le disposizioni statali in materia di subingresso chiarendo che: il trasferimento della titolarità di un impianto è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del titolare subentrante corredata dalla documentazione comprovante, per legge, il trasferimento; mentre il subentro di un nuovo gestore è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del gestore subentrante corredata da contratto di comodato sottoscritto con il titolare dell'impianto.
Art. 45 comma 1
L'articolo dispone che dalla data del 28 aprile 2018, le istanze di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, o di ristrutturazione totale di quelli esistenti, deve prevedere obbligatoriamente la dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica, di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL.
Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate.
L'obbligo di dotarsi di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussistano impossibilità tecniche ed economiche previste dal D.Lgs 257/2016, verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, mentre la dotazione di infrastruttura di ricarica elettrica deve essere sempre prevista."
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