OGGETTO: Attivitā su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B
Un Comune ci ha chiesto di conoscere se l'attivitā di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, definita dalla l.r. 24/2015 di "tipologia B", sia subordinata a SCIA o ad autorizzazione.
Il dubbio sorge in considerazione che la legge regionale all'articolo 31 subordina tale attivitā a SCIA, mentre la tabella allegata al d. l.vo 222/2016, al punto 2.2, riporta il regime autorizzatorio per l'avvio di tale attivitā.
Si precisa che la normativa statale č correlata a quanto disposto dal d. l.vo 114/98 e la Regione Puglia fin dal 2003 ha legiferato in materia di commercio ai sensi del Titolo V della Costituzione che assegna la materia alla competenza esclusiva regionale.
Tale competenza č riconosciuta anche dal decreto 222/2016 che, all'articolo 5, consente alle regioni di disciplinare i regimi amministrativi prevedendo "livelli ulteriori di semplificazione": "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione".
Nel rispetto dei predetti principi č possibile confermare che l'attivitā di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di "tipologia B" č subordinata a SCIA come previsto dall'articolo 31 della l.r. 24/2015.
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