Un Comune chiede di conoscere la corretta applicazione dell'art. 7, comma 2, della L.R. 43/2013 che
fissa limiti temporali e vincoli per l'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da
gioco.
Preliminarmente si precisa che questa Sezione non ha specifiche competenze nella materia e che le
leggi generali del commercio non disciplinano il gioco d'azzardo. Peraltro, considerata la finalità socio
- sanitaria della legge, non si ritiene opportuno estendere alle autorizzazioni per il gioco di azzardo
l'applicazione delle norme generali che disciplinano il commercio.
A conferma di ciò da un esame dell'iter legislativo seguito dalla l.r. 43/2013, si evince che la stessa è
stata inquadrata nelle competenze della III Commissione Consiliare: "Assistenza Sanitaria, Servizi
Sociali". Ne deriva, pertanto, che qualsiasi applicazione della stessa, a parere di questa
Sezione, deve tener conto che come molto chiaramente riportato all'articolo 1, comma 1, la
finalità precipua della legge è diretta alla "prevenzione e al contrasto delle dipendenze da
gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell'ambito
delle competenze regionali in materia socio-sanitaria".
Ciò premesso, con l'intento comunque di una proficua collaborazione, l'Ufficio ha approfondito la
questione anche ricercando orientamenti giurisprudenziali in materia, con gli esiti che di seguito si
riportano al fine di fornire al Comune utili elementi di giudizio. [...]
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