Con riferimento all'avvio degli investimenti, si sottolinea che l'art. 4 comma 18 dell'Avviso pubblico, riporta quanto segue:
Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito." Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile. A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:
Inoltre, l'art. 4 comma 6 prevede che: "Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna." A tal proposito, in fase di richiesta di erogazione, se non è stata già prodotta in fase istruttoria, l'impresa dovrà tra l'altro fornire per ciascuna spesa la suddetta documentazione. Resta inteso che qualora il titolo di spesa (fattura) riporti i riferimenti di una documento giuridicamente vincolante, occorrerà fornire lo stesso documento se non già prodotto precedentemente. - |