Le amministrazioni pubbliche alimentano un fondo per la progettazione e l'innovazione destinando una percentuale massima del due percento dell'importo a base di gara di ogni opera pubblica o lavoro.
La legge 114/2014 ridefinisce la regolamentazione geneale delle risorse volte a sostenere le attivitą di progettazione interna, eliminando le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici ed inserendo nello stesso articolo un nuovo complesso normativo che focalizza l'attenzione sulle particolaritą dei lavori e sull'effettivo coinvolgimento delle risorse umane nei processi elaborativi dei progetti. [...]
Da "Il Sole 24 Ore" del 21 agosto 2014 (pag. 29)
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