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Linee guida del 17 febbraio 2014 relative al procedimento per la richiesta di concessione dei contributi in favore delle associazioni di promozione sociale, previsti dalla Legge 15 dicembre 1998, n. 438 e dall'art. 1, comma 2 e della Legge del 19 novembre 1987, n. 476 - annualitā 2014.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la
presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.
Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale. Il contributo viene stanziato annualmente e varia a seconda della ripartizione effettuata dal Fondo nazionale delle politiche sociali.
La legge n. 438/98, art. 1, comma 2, stabilisce che il contributo statale previsto dall'art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito nel modo seguente:
- 50% alle cosiddette "associazioni storiche", tra cui č ripartito in parti uguali;
- 50% alle cosiddette "associazioni non storiche", tra cui č ripartito secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 3 della legge 438/98.
La concessione del contributo č subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, da parte delle predette associazioni che siano in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge. Allo scopo di chiarire le modalitā e i tempi di presentazione delle domande, vengono emanate annualmente apposite linee guida, corredate dal fac simile di domanda.
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