Lavoro flessibile: indicazioni per il monitoraggio

Immagine associata al documento: Lavoro flessibile: indicazioni per il monitoraggio La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 settembre ha approvato un documento relativo al "monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile", con indicazioni della Conferenza stessa per la compilazione da parte di Regioni e Province autonome.
L'articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
I commi 39 e 40 dell'articolo 1, della Legge n. 190/2012, stabiliscono poi, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Scarica il Documento "Monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile"       - [Scarica  .pdf  - 62 Kb][Apri   .pdf ]       
 
Data Pubblicazione sul portale: 26 Settembre 2013
Fonte: Regioni.it - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche e Mercato del Lavoro
Redazione: Redazione Sistema Puglia
Scaricato: 236 volte
Letto: 145 volte