Concorrenza e commercio: adottato il D.Lgs. che modifica le norme sui servizi nel mercato interno

Immagine associata al documento: Concorrenza e commercio: adottato il D.Lgs. che modifica le norme sui servizi nel mercato interno Per favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi, è stato adottato il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202 - s.o.) che integra e modifica il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE servizi nel mercato interno.
In vigore da oggi, 14 settembre 2012, il provvedimento prevede per l'avvio delle attività di impresa disciplinate dal decreto e non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), così come previsto da precedenti modifiche dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per tutti i casi in cui rimane la programmazione e quindi i regimi autorizzatori, le procedure sono assoggettate al silenzio assenso, come previsto dall'articolo 20 della Legge 1990/241.
Si tratta, dunque, di un passaggio decisivo per rendere più rapido e semplice l'avvio di nuove attività nel settore dei servizi.
Abrogati, inoltre, alcuni Albi e Ruoli, tra i quali: commissari, mandatari, astatori ortofrutticoli, carnei, ittici, stimatori e pesatori pubblici e mediatori per unità di diporto.

Si tratta di norme che s'inquadrano positivamente nella più recente azione di liberalizzazione e semplificazione del Governo, e che traducono i principi generali in una prima serie di interventi di immediata applicazione.
Le modifiche introdotte dal decreto offrono un contributo significativo alla più complessa sburocratizzazione, passaggio indispensabile per favorire il necessario recupero di competitività dell'economica nazionale.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito precisazioni sulle modalità applicative delle modifiche introdotte dal provvedimento con la circolare 3656/c del 12 settembre 2012.

Gli articoli che riguardano l'artigianato, in particolare sono:
  • art. 10 - L'attività di facchinaggio non è più soggetta al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
  • artt. 15 e 16 - Diventa obbligatoria l'iscrizione al REA del responsabile tecnico per le attività di acconciatore ed estetista. Viene previsto, come per altre attività artigianali, il passaggio dal regime DIA a quello della SCIA.
Sono stati abrogati gli articoli 1 (commi terzo, quarto, quinto e sesto) e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attività di parrucchiere, barbiere e affini).
Pertanto, le CC.PP.A non devono rilasciare alcuna certificazione relativa alla qualificazione professionale.
Al Comune competente per territorio spetta la verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali a seguito di presentazione della SCIA.
Si precisa che il Comune, ad ogni modo, non deve rilasciare alcuna certificazione abilitante.
I requisiti per l'ottenimento della suddetta abilitazione concernente l'attività di acconciatore restano disciplinati esclusivamente dalla L. n. 174/2005, nonché dalla DGR n. 1561 del 2/09/2008 che ha recepito l'Accordo Stato - Regioni del 29/03/2007.
Come per gli acconciatori, anche per gli estetisti viene prevista analoga procedura di verifica da parte dei comuni alla presentazione della SCIA.       -          
 
Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 14 Settembre 2012
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Aree Tematiche: Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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