Proprietà industriale, al via la riforma

Immagine associata al documento: Proprietà industriale, al via la riforma Valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, semplificazione delle procedure, via libera alle Università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione: sono alcune delle novità presenti nel decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, in vigore dal 2 settembre 2010, che riforma il Codice della proprietà industriale (G.U. 192 del 18 agosto 2010).
Il Codice è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005. Riguarda brevetti per invenzione, marchi e altri segni distintivi, regolando l'oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo, gli effetti della tutela, la durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi. Favorisce, pertanto, il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini e potenzia la competitività del sistema.

Il 10 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto del ministero dello Sviluppo Economico contenente il Regolamento di attuazione del Codice (G.U. n.56 del 9 marzo 2010), con l'obiettivo di offrire agli utenti procedure agevolate nell'ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, garantendo maggiore tutela e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.

Il decreto n.131 introduce misure integrative e correttive alle norme del 2005, armonizzando l'ordinamento italiano a quello europeo e disciplina in modo più dettagliato settori importanti come le biotecnologie. Ci sarà, quindi, una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva Ue 98/44.

Inoltre, via libera alle Università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca. Per premiare lo capacità inventiva dei singoli ricercatori è stata prevista l'attribuzione del diritto sull'invenzione ai ricercatori stessi, qualora l'università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto. Ciò consentirà di incrementare le possibilità di sfruttamento industriale degli esiti della ricerca pubblica.

Tra le applicazioni brevettabili, purchè abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale. Il corpo umano è escluso dalla brevettabilità, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo.

Non sono brevettabili, specifica il decreto 131, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, ed in particolare il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane nonchè ogni procedimento tecnologico di clonazione umana.
Tra le altre novità introdotte dalla rifoma, la possibilità per le amministrazioni dello Stato e degli enti locali di ottenere la registrazione di un marchio, anche avente ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del proprio territorio, che sarà cosi valorizzato commercialmente.       -          
 
Data Pubblicazione sul portale: 30 Agosto 2010
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Redazione: Redazione Sistema Puglia
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