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Newsletter Sistema Puglia Num. 114 di Novembre 2009

Vendite on line, precisazioni dal fisco

Immagine associata al documento: In caso di restituzione della merce comprata in rete , la procedura seguita deve garantire la tracciabilità dell'operazione: è necessario, cioè, poter individuare gli elementi che collegano il bene reso all'acquisto effettuato.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 274/E, rispondendo all'istanza di una azienda di abbigliamento intenta ad aprire un punto vendita virtuale.

Affinchè l'amministrazione finanziaria, in fase di controllo, possa ricostruire la vicenda della singola operazione economica, il venditore on line deve conservare documentazione da cui risultino:
  • le generalità dell'acquirente
  • il prezzo rimborsato
  • il codice dell'articolo acquistato e quello reso

L'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, cioè tramite vettore o spedizioniere.

Ai fini del pagamento dell'Iva, i titolari dei negozi virtuali sono assimilatati ai venditori per corrispondenza: non sono soggetti all'obbligo di emettere fattura ( a meno che questa non sia richiesta dal cliente al momento dell'operazione), né all'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.

I corrispettivi delle vendite, comunque, devono essere obbligatoriamente annotati nel registro (come previsto dal D.P.R. n.633/72).

Scarica la Risoluzione 274/E del 5 novembre 2009    [Scarica  .pdf  - 49 Kb]      
 
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Data Pubblicazione sul portale: 17 Novembre 2009
Fonte: Agenzia delle Entrate
Aree Tematiche: Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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