Newsletter Sistema Puglia Num. 737 di Febbraio 2023
Obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle Convenzioni di tirocinio extracurriculare. Comunicazione di interruzione del periodo di esenzione previsto per gli anni 2021 e 2022
La presente nota per confermare che, ai sensi dell'art. 2, all. A, DPR 642/1972, le
convenzioni per l'attivazione dei tirocini extracurriculari sono soggette all'imposta di bollo
del valore di 16,00 - fatte salve le tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso
decreto (artt. 16 e 27bis Tab. B), nonché dall'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017, ovvero
eventuali ipotesi di temporanea esenzione previste da normativa ad hoc (cfr art. 10bis L.
69/2021 e art. 1, comma 731 L. 234/2021, circ. Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio
2022) - e comunicare che, alla data del 31 dicembre 2022, è scaduta l'esenzione
dell'imposta di bollo prevista per gli anni 2021 e 2022 dalla specifica normativa da ultimo
richiamata.
Pertanto, per le convenzioni di tirocinio extracurriculare sottoscritte a far data dal
01.01.2023, è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.
Il suddetto obbligo è relativo alla sola Convenzione e non si estende anche al Progetto
formativo individuale ed alla eventuale documentazione allegata (es. le autodichiarazioni
dei soggetti ospitanti), ed è di norma a carico del soggetto ospitante, fatti salvi diversi
accordi in tal senso sottoscritti con il soggetto promotore.
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Data Pubblicazione sul portale: 15 Febbraio 2023 Fonte: Sezione Politiche e Mercato del Lavoro Aree Tematiche: Politiche per lo Sviluppo, Sistema Puglia, Politiche e Mercato del Lavoro, Tirocini extracurriculari (L.R. 26/2023) Redazione: Redazione Sistema Puglia Scaricato: 526 volte Letto: 586 volte