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Newsletter Sistema Puglia Num. 254 di Settembre 2012

Emersione dei lavoratori irregolari

Immagine associata al documento: E' stato registrato alla Corte dei Conti in data 7 settembre 2012 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui vengono fornite indicazioni operative sulla procedura di emersione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012.

Il Decreto Interministeriale prevede: all'articolo 1 le modalità di presentazione - dal 15 settembre al 15 ottobre - della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; all'articolo 2 le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore; all'articolo 3 i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro; all'articolo 4 i contenuti della domanda di emersione e all'articolo 5 le modalità necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari alla durata del rapporto di lavoro o almeno a sei mesi. L'articolo 6, infine, puntualizza che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico.

In particolare, il Decreto Interministeriale dispone che per accedere alla procedura di emersione il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 30.000 euro annui e nel caso di lavoro domestico non può essere inferiore a 20.000 o 27.000 euro annui rispettivamente nelle ipotesi di nucleo familiare composto da uno o più soggetti percettori di reddito. E' ammesso il cumulo anche con il reddito del coniuge e di parenti di 2° grado non conviventi.

La verifica di congruità del reddito e delle condizioni contrattuali applicate viene effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Non si procede all'accertamento del reddito nell'ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale ipotesi il datore deve essere già in possesso di certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell'autosufficienza prima di presentazione dell'istanza.

Per ulteriori informazioni collegati sul sito web di riferimento           
 
Pubblicato nella pagina: Politiche e mercato del Lavoro

Data Pubblicazione sul portale: 07 Settembre 2012
Siti web di Riferimento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche e Mercato del Lavoro
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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