Casa: con decreto Mse più sicurezza e meno burocrazia

  Sicurezza tra le pareti domestiche e semplificazione. Sono queste le parole d'ordine alla base del decreto ministeriale con cui il dicastero dello Sviluppo economico ha risposto all'allarme contenuto in cifre scritte nero su bianco proprio nei giorni in cui la stesura del decreto era in corso. Giorni che risalgono al novembre 2007 quando gli ultimi dati Istat e Censis non lasciavano spazio a dubbi identificando negli incidenti domestici la prima causa di infortuni in Italia (4 volte più di quelli sul lavoro e 13 volte più di quelli stradali).

Oltre ad aver messo al centro la questione della sicurezza, spiega la nota di Via Veneto, il decreto ministeriale n°37 del 2008 ha consentito alle parti di trovare accordi per eliminare passaggi burocratici: a differenza di quanto avvenuto prima dell'entrata in vigore del decreto, infatti, ora le parti (proprietario e acquirente/locatario) possono stabilire insieme di non allegare all'atto la maggior dei documenti prima obbligatori. A dimostrazione del fatto che le nuove norme non burocratizzano ma agiscono invece solo nel senso di una maggiore semplificazione e sicurezza, riportiamo la successione delle norme nel tempo identificabili nei seguenti tre periodi:
  • Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n.46/1990).
    Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l'impianto elettrico delle civili abitazioni l'installazione dell'interruttore differenziale (salvavita) di 30 milli ampere mentre dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere) l'adeguamento richiedeva anche l'installazione dell'impianto di terra.
  • Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.
    Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (il regolamento di attuazione)
  • Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008).
    Il decreto n. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l'impianto della legge n. 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche. Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento poiché, come detto sopra, gli impianti preesistenti dovevano già essere a norma. Quanto poi all'articolo 13 finito nel mirino di alcune categorie, vale la pensa sottolineare ancora una volta che si tratta di una norma che esplicita obblighi già previsti dalla legge n. 46/90 e dal suo regolamento attuativo stabilendo poi che in caso di mancanza o smarrimento della dichiarazione di conformità sia possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza all'atto del trasferimento dell'immobile o della sua locazione: Una eventualità prima impossibile visto che tutta la documentazione doveva essere obbligatoriamente allegata all'atto. Infine, il decreto rappresenta una concreta ed importante novità in termini di certezza giuridica: l'introduzione della clausola di garanzia chiarisce, infatti, le responsabilità finora affidate a lenti contenziosi giuridici. Stabilire prima e per iscritto chi si assume la responsabilità della sicurezza dell'immobile, fornisce una trasparenza e chiarezza a beneficio delle parti e di terzi.
      -          
 
Riferimenti (ALT+"D")
Data Pubblicazione sul portale: 01 Aprile 2008
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Aree Tematiche: Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia
Letto: 59 volte