DGR n. 2329 del 3/12/2013 - "Disciplina del fondo regionale per l'impiantistica sportiva - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi in conto interesse - anno 2013".

Immagine associata al documento: DGR n. 2329 del 3/12/2013 - "Disciplina del fondo regionale per l'impiantistica sportiva - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi in conto interesse - anno 2013". Il Servizio Sport per Tutti comunica che con la DGR n. 2329 del 3/12/2013 "Disciplina del fondo regionale per l'impiantistica sportiva - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi in conto interesse- anno 2013" sono stati approvati i criteri attraverso i quali la Regione Puglia concede contributi in conto interesse a valere sui mutui agevolati dell'Istituto per il Credito sportivo.

 

Le istanze, redatte in conformità a quanto previsto al punto 7 dell'allegato A, dovranno essere presentate entro il 90° giorno dalla pubblicazione della presente disciplina sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

 

Possono beneficiare dei contributi in conto interesse i soggetti previsti dall'art. 8 della L. R. 33/2006 e s.m.i. "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti" di seguito indicati:

 

- enti locali;

- enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

- società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

- associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;

- parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;

- enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro;

- associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.   - [Scarica  .pdf  - 13.68 Mb]       
 

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Data: 10-DEC-13