Risoluzione n.1/2021/Artigianato - Attivita di autoriparazione
OGGETTO: Legge 122/1992 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" smi. Legge 224/2012. Legge 205/2017: comma 1132, lettera d). Attività di autoriparazione: Chiarimenti
È pervenuta una richiesta di parere in merito alla validità dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane di una nuova attività di meccatronica.
Il quesito riguarda un soggetto già responsabile tecnico di una ditta individuale esercente l'attività di elettrauto.
Quest'ultimo, mentre ancora lavorava nella propria impresa, in attività da ben 33 anni, ha regolarmente e legittimamente seguito nell'anno 2018 un corso di formazione integrativo per conseguire le competenze "integrative" necessarie a svolgere l'attività di meccatronica, conseguendo, con esito positivo, il relativo attestato di frequenza.
Il soggetto a luglio del 2020 ha cessato l'attività di elettrauto per costituire, a distanza di qualche mese, una srl esercente attività di meccatronica indicando sé stesso quale responsabile tecnico abilitato all'intera sezione meccatronica.
Per abilitare allo svolgimento dell'attività di meccatronica la società, ovviamente, è necessario che il soggetto responsabile tecnico dimostri il possesso dei relativi requisiti professionali.
La normativa ha specifiche disposizioni e l'art. 7, comma 2, della Legge 122/1992, tuttora vigente, richiamato nella successiva legge 224/2012 nell'art.3, indica quali requisiti tecnicoprofessionali, in alternativa tra essi, deve possedere il responsabile tecnico: "Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnicoprofessionali: a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;".
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Data Pubblicazione sul portale: 12 Aprile 2021 Fonte: Sezione attivita' economiche artigianali e commerciali Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo Redazione: Redazione Sistema Puglia Scaricato: 400 volte Letto: 156 volte