Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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96 - (D) Buongiorno,
in merito all’attestazione da presentare ai sensi dell’art. 22 co. 15 dell’Avviso circa l’utilizzo del finanziamento per la copertura delle spese afferenti l’operatività aziendale, si chiede se la stessa si debba riferire a spese pari alla sovvenzione ricevuta o, in alternative, si debba riferire a spese pari all'intero finanziamento ricevuto dal Soggetto finanziatore.
grazie

(R)
Si rammenta che, come previsto dal comma citato, il soggetto proponente dovrà, entro un anno dall’erogazione del finanziamento oggetto dell’iniziativa per la quale sono state richieste le agevolazioni, presentare un’attestazione del legale rappresentante di aver utilizzato l’intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all’operatività aziendale: la spesa da dichiarare deve essere, quindi, pari all'importo del finanziamento bancario e non alla sovvenzione.
Si precisa che tale attestazione dovrà essere trasmessa telematicamente tramite la piattaforma pugliasemplice secondo lo standard predisposto e scaricabile dalla stessa.
95 - (D) Qual è la data limite per l'invio della pratica a valere sull'Avviso?

(R)
Come indicato dal combinato disposto dall'art. 22 co. 11 e co. 12 ed in considerazione della proroga al 30 giugno 2021 del Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza sanitaria Covid-19, l'invio completo di tutta la documentazione richiesta deve avvenire entro il 31.05.2021, salvo eventuale sospensione anticipata della presentazione delle domande da parte degli uffici regionali"
94 - (D) Buongiorno,
si chiede se l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento successiva al periodo di preammortamento è ammissibile o comporta la revoca della agevolazioni.
Grazie

(R)
Si rammenta, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, prima dei 36 mesi, l'impresa è tenuta alla restituzione della sovvenzione diretta. Tutti i beneficiari destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, non potranno avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
93 - (D) Buongiorno, potete cortesemente chiarire cosa si intende laddove al co. 15 dell'art. 22 dell'Avviso si legge "Si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà parziale e limitata al 10% della sovvenzione diretta". A quanto ammonta l'eventuale revoca?

(R)
L'ammontare della revoca di cui al comma 15 dell'art. 22 sarà pari al 10% del valore del finanziamento sul quale le agevolazioni sono state calcolate, esattamente pari alla maggiorazione del 10% che scaturisce dall’impegno al mantenimento dell’occupazione, la cui violazione genera tale revoca.
92 - (D) Buon pomeriggio. Argomento Titolo II capo III liquidita': l' art 22 al punto 11 comma 3 dell' Avviso Pubblico Titolo II Capo 3 Circolante dice che il soggetto finanziatore deve deliberare il finanziamento e inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla creazione della pratica. Quindi sembrerebbe che l'invio telematico della pratica possa essere fatto a delibera effettuata ma non necessariamente ad erogazione effettuata. All'articolo 22 punto 12 lo stesso bando invece dice che tra gli allegati necessari all'invio della domanda telematica ci sono il contratto di finanziamento e le contabili di erogazione... non e' chiaro: la delibera (e quindi non la erogazione) deve avvenire entro due mesi dalla creazione della pratica ma allora perche' tra gli allegati sono richiesti contratto di finanziamento e contabili di erogazione? Per caso c'e' un modo entro i due mesi dalla creazione della pratica a delibera effettuata per inviare telematicamente la richiesta di agevolazione con tutti gli allegati senza il contratto di finanziamento e le contabili di erogazione che verranno inviati successivamente? salvo errori nel bando non ci sono termini per la erogazione ma solo (12 mesi) per l'utilizzo della somma erogata (art 22 punto 15 dell'avviso). grazie

(R)
Si rammenta che, ai sensi del comma 12 dell'art. 22, deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda telematica, tra l'altro, la "Documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo".
A tal proposito, si segnala che ai sensi del comma 1 lettera b dell'art. 10 dell'Avviso, è considerato motivo di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento: "l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti". Pertanto, la banca può inoltrare telematicamente la domanda solo dopo aver erogato il finanziamento all'impresa proponente.
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