Prestito a Rischio Condiviso - FAQ

 

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3 - (D) In riferimento alla misura agevolativa in oggetto, premesso che il tasso finito delle singole operazioni, nel caso di tasso variabile, è calcolato sulla base dell’Euribor maggiorato di uno spread, per gruppi di merito creditizio, nei limiti di quanto indicato all’elemento 1 della Proposta di Accordo di Portafoglio, siamo a chiedere se, in presenza di valori negativi del parametro di riferimento (euribor), è possibile applicare un tasso minimo coincidente con lo spread deliberato, comunque, entro i limiti dello spread massimo di cui all’elemento 1 succitato, a salvaguardia delle ragioni economiche della banca, come peraltro stanno già facendo altre amministrazioni pubbliche (es. CDP) nella gestione di agevolazioni.

(R)
Con riferimento ai finanziamenti stipulati dal Soggetto Finanziatore a valere sull’Avviso Risk sharing loan, devono essere applicati i parametri dichiarati in sede di offerta economica. Pertanto, deve essere sempre considerato lo spread massimo indicato in offerta economica sommato al parametro di riferimento Euribor, seppur attualmente negativo, nel caso di tasso variabile.
Non è assolutamente possibile che la banca ribassi lo spread su un livello di Euribor=0 quando il tasso Euribor<0, in quanto ciò violerebbe l’impegno con il soggetto pubblico (Puglia Sviluppo) sottoscritto con la firma della Convenzione, ma anche un impegno con il soggetto privato (l’impresa debitrice della banca) cui il vantaggio determinato dalla garanzia pubblica deve essere trasferito. Infatti, in tale ipotesi l’impresa riceverebbe conseguenze economiche negative, pagando un tasso più alto di quello che il contratto firmato tra banca e Puglia Sviluppo prevedeva.
Si rileva, peraltro, che le condizioni sono state indicate dalla banca in sede di offerta economica e non possono pertanto essere modificate nel corso dell’esecuzione del servizio.
Si ricorda, infine, che in nessun caso, il tasso finito potrà essere superiore a quello indicato nell’offerta economica.
2 - (D) Con riferimento alla Convenzione afferente l’Avviso per la gestione di portafogli a rischio condiviso ( Risk Sharing Loan), siamo a richiedere chiarimenti sui seguenti principali punti:
1. Importo nozionale del finanziamento (cfr. Art. 4.2. Convenzione, Art. 2 co. 3 Avviso). Significato da dare al termine (si deve intendere quale importo nominale?);
2. Dotazione finanziaria - utilizzo. Trattasi di impiego delle risorse che concorrono a costituire l’importo del finanziamento da erogare? In tal caso, come si deve operare per l’addebito del conto corrente della dotazione finanziaria? è necessario un mandato/procura speciale da rilasciare da Puglia Sviluppo in favore della banca?
3. Conto transitorio (cfr. Art. 7.2 Convenzione). Se l’utilizzo della dotazione finanziaria avviene all’atto dell’erogazione del finanziamento non si comprende quale storno vada operato dal conto dotazione finanziaria per un importo pari al 50% della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in bonis con accredito del conto transitorio;
4. Scadenza della periodicità. La semestralità va intesa come scadenza 30/06 e 31/12 di ogni esercizio?
5. Remunerazione conto transitorio. In considerazione della “natura” del rapporto, andrebbe determinato un valore massimo di remunerazione a prescindere dalla quotazione tempo per tempo vigente dell’euribor 6 mesi, raggiunta la quale vale il tetto stabilito e non il parametro ovvero che il parametro potrà essere utilizzato nella misura massima del ….; ad avviso della banca il conto per la divisata natura, va inteso come infruttifero.
6. Perdite (cfr. Art. 1 co. r. Avviso). Non è definita la modalità con la quale la banca può recuperare la perdita derivante dalla quota interessi. Ad es. a plafond completamente utilizzato e a restituzione delle semestralità, la perdita definita per interessi dove deve essere addebitata? L’Avviso non prevede un conto specifico per cui è necessaria una previsione di spesa nell’ambito del capitolo del bilancio regionale, atteso che il rientro delle somme può essere utilizzato dalla Regione per l’erogazione di ulteriori prestiti? (cfr. Art.7.12 Convenzione);
7. Cumulabilità della presente misura con altra garanzia pubblica di Stato (ad es. fondo di garanzia L. 662/96) nel limite previsto dalle intensità di aiuto; In caso di cumulabilità la garanzia accessoria pubblica può essere richiesta sull’intero importo del finanziamento (quota banca e quota Puglia Sviluppo)?

(R)
1. L’interpretazione è corretta. Per importo nozionale si deve intendere l’importo nominale del finanziamento erogato alla PMI beneficiaria.
2. La disciplina del Risk sharing loan (Avviso e Convenzione) prevedono che lo strumento della “Dotazione finanziaria” generi crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto di Puglia Sviluppo che rivestono natura di servizio, essendo il rischio di credito a carico di Puglia Sviluppo.
Si ritiene che la fattispecie possa essere inquadrata come crediti con Fondi di terzi in amministrazione.
La dotazione è stata assegnata a seguito di procedura di evidenza pubblica.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che per l’impiego delle risorse che concorrono a costituire l’importo del finanziamento da erogare non sia necessario che Puglia Sviluppo rilasci un mandato/procura speciale in favore della banca.
3. Con riferimento all’art. 7.2 della Convenzione, si precisa la procedura da seguire: le somme tempo per tempo rimborsate in linea capitale dalle Imprese saranno accreditate dal Finanziatore, nella misura del 50% della quota capitale su apposito conto transitorio, prima di essere trasferita a Puglia Sviluppo.
4. La restituzione della Dotazione Finanziaria dovrà avvenire in due tranches con due versamenti complessivi per tutti i finanziamenti in ammortamento al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno solare a far data dal 31 dicembre 2015. La restituzione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre..
5. Ai sensi dell’art. 7.3 della Convenzione, il conto corrente transitorio è remunerato al tasso Euribor 6 mesi. Alternativamente, previ eventuali accordi tra le parti, si potrebbe considerare l’ipotesi di restituzione della dotazione finanziaria direttamente sul conto intestato a Puglia Sviluppo ai sensi dell’art. 6 della citata Convenzione.
6. In caso di perdita, la banca procede al recupero delle somme comprensive degli interessi secondo le proprie procedure interne.
In caso di perdita, la banca dovrà restituire a Puglia Sviluppo il 50% della quota capitale recuperata. Di seguito un esempio esplicativo:
Situazione iniziale:
• Portafoglio costruito. Dotazione finanziaria: 50%.
• Nozionale erogato: 100.
• Dotazione finanziaria da restituire a Puglia Sviluppo: 50.
Finanziamento in default:
• Importo del credito recuperato dopo l’esperimento delle procedure di recupero: 40.
• Perdita: 60.
• Perdite imputabili pro quota alla dotazione finanziaria: 60 x 50%= 30.
• Dotazione da restituire: 50 – 30= 20.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 7.12 della Convenzione, “gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio”, secondo quanto previsto dall’Accordo di Finanziamento stipulato tra Puglia Sviluppo e Regione, nonché dal Regolamento UE n. 1303/2013.
7. Si, possono essere richieste garanzie accessorie reali sull’intero finanziamento.
Ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, gli aiuti concessi ai sensi dello strumento del risk sharing loan possono essere cumulati con altri aiuti, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento (Reg. UE 1407/2013).
In tal caso, si precisa quanto segue:
a) la soglia di € 200.000 negli ultimi 3 esercizi deve essere calcolata in base agli altri contributi ricevuti dall’impresa.
b) Il controllo sull’eventuale “superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione” deve essere effettuato sull’investimento realizzato in caso di prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali.
1 - (D) Con riferimento all’Avviso pubblico Prestito a Rischio Condiviso (Risk sharing loan) ed, in particolare, all'Offerta/proposta di accordo per la realizzazione del relativo portafoglio di finanziamenti (All.3 all'Avviso) si chiede quanto segue:
Una banca non dotata di rating validato può presentare una propria offerta economica utilizzando una "tavola di raccordo" tra il rating interno banca ed il Mapping S&P per l'individuazione del tasso da applicare ai singoli gruppo di classi di merito creditizio così come stabilite nel Bando o, al contrario, deve obbligatoriamente ricorrere ad una società esterna (ECAI)?

(R)
Secondo le procedure interne di ciascuna BCC viene individuato, per ciascun finanziamento, un determinato tasso di interesse.
Pertanto, per ciascun gruppo di finanziamenti, la BCC può stabilire un determinato tasso di interesse applicato, a seguito della valutazione del merito creditizio.
I gruppi di classi di merito (indicati nell’Avviso) vengono individuati in base ai tassi di interesse, al posto dei criteri oggettivi utilizzati ad esempio da S&P.
Di conseguenza, le BCC possono tranquillamente accedere utilizzando una “tavola di raccordo” tra il rating interno banca ed il Mapping S&P.
Tutto ciò potrà essere indicato nell’offerta economica ovvero potrà essere prodotto anche in fase successiva a seguito di aggiudicazione.
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