Fondo Rischi Confidi 2015 - FAQ

 

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6 - (D) dopo che l'impresa ha istruito la pratica per ottenere la garanzia da un consorzio fidi abilitato solo ai sensi della 6.1.6 su un finanziamento destinato a un investimento per attivi materiali, deve utilizzare due procedure presso l'istituto finanziatore? Una per far valere la garanzia e un'altra per godere delle agevolazioni di cui al titolo II?

Il bando di cui al titolo II è ancora attivo? Quando ha termine?

Grazie della collaborazione.

(R)
Premesso che il bando di cui al Titolo II è attivo ed è cumulabile con la garanzia di cui all’Azione 6.1.6 – 3° avviso, al fine di usufruire delle agevolazioni a valere su entrambi gli strumenti, occorre espletare un’unica procedura presso l’istituto finanziatore, avente ad oggetto un unico programma di investimenti organico e funzionale.
Resta inteso che il Confidi deve essere accreditato anche sulle procedure di cui al Titolo II e che, secondo quanto disposto dalla disciplina di riferimento, la richiesta della garanzia deve essere successiva alla presentazione della domanda a valere sul medesimo Titolo II.
Per ulteriori informazioni sul Titolo II, si rimanda alla sezione “Titolo II – Capo III” del Portale Sistema Puglia.
5 - (D) In relazione al moltiplicatore di cui al punto 11 dell'art. 8 (almeno pari a 4 volte la disponibilità del fondo) che appare in contrasto con quanto espresso al punto 2.4 dell'allegato II (il moltiplicatore adottato dal confidi non può essere superiore a 4), si chiede di volere confermare che la interpretazione autentica e prevalente è quella del punto 11 dell'art. 8.

Nella sostanza, il confidi può, se la banca acconsente in convenzione, adottare un moltiplicatore superiore a 4 di modo da consentire affidamenti teorici (€. 32 mln x moltiplicatore 8) al posto dei (€. 16 mln) previsti con il rapporto di gearing a 4?

(R)
L’articolo 3, comma 3, l’articolo 4, comma 4, e l’articolo 5, comma 4, dell’Avviso dispongono che il moltiplicatore (cd. rapporto di gearing) è pari a 4 volte la disponibilità del fondo.
La Convenzione prevede che l’ammontare delle garanzie concesse dal Confidi non deve essere inferiore a 4 volte la disponibilità del fondo (art. 6, comma 3). In particolare l’art. 8, comma 11, della Convenzione dispone che il moltiplicatore (rapporto di gearing) deve essere almeno pari a 4 volte.
Per mero errore materiale, l’Allegato II all’avviso “procedure per la concessione di garanzie a supporto di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese”, dispone che il moltiplicatore adottato dal Confidi non può essere superiore a 4 (cfr. art. 2.4).
Si precisa che l’Azione 6.1.6 (aiuti in forma di garanzia di credito) sostiene lo sviluppo di garanzie da parte dei confidi al fine di sostenere le PMI attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito.
In buona sostanza, il vantaggio finanziario del contributo pubblico deve essere trasferito ai destinatari finali (beneficio della garanzia) mediante l’aumento della disponibilità del credito (Principio comunitario dell’Accesso aumentato al finanziamento).
Alla luce di quanto sopra, considerando che un moltiplicatore maggiore rispetto a quanto previsto dall’avviso consentirebbe un incremento del volume dei finanziamenti sottostanti alle garanzie concesse, è di tutta evidenza che l’adozione di un moltiplicatore superiore a 4 sarebbe coerente con la politica regionale relativa al sostegno delle PMI.
4 - (D) In merito all'azione 6.1.6 2015 avrei da porre due quesiti :
1) Se il soggetto proponente, confidi, non ha i requisiti di iscrizione al 106 può avvalersi dell’ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), costituendosi in rete di imprese o consorziandosi fra di loro ?
2) Fra le garanzie prestate vanno conteggiate anche le fideiussioni emesse a favore di PMI aventi sede nella Regione ?

(R)
1) I confidi che non abbiano presentato istanza di autorizzazione per l’iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 106, comma 1, TUB, entro il giorno 11 ottobre 2015, non possono accedere ai contributi di cui all’ Avviso – Azione 6.1.6, pubblicato in data 19/11/2015. Tuttavia, tali confidi possono partecipare in qualità di soggetti ausiliari di Confidi maggiori, secondo le modalità previste dall’Avviso.
2) Per ciò che concerne le garanzie prestate, occorre fare riferimento alle garanzie reali e personali emesse a favore di PMI pugliesi.
3 - (D) Con riferimento alla Determinazione, allegata alla presente corrispondenza, ed annesso all’Avviso, pubblicati entrambi sul BURP n. 151 del 19-11-2015, nella veste di potenziale soggetto attuatore della misura, Le inviamo i seguenti ed urgenti quesiti a valere sulla specifica normativa.
In premessa le ricordiamo che il termine perentorio per la presentazione delle domande sulla specifica misura scade il 4 dicembre p.v.

a) Il criterio di accesso di cui all’art.4, comma 1, punto a), è riferito all’importo delle garanzie in essere del singolo Confidi partecipante al 31.12.2014 o, invece, come sembra apparire dalla dizione impieghi in essere, è riferito all’importo dei finanziamenti garantiti dal singolo Confidi alla stessa data?
b) I dati evidenziati all’art. 8 dell’Avviso (punti 1 e 2 della Tabella di cui alla pag. 49693), i quali ovviamente sono riferiti all’ultimo bilancio approvato dai Confidi (2014), devono essere inerenti alla sola operatività espressa dai Confidi su PMI con sede legale e/o operativa in Regione Puglia? Di contro sono invece tutti dati riferiti alla complessiva operatività dei Confidi alla stessa data (31.12.2014)?
c) Il costo massimo della garanzia di cui al punto 3 della medesima Tabella sopra richiamata, è riferito al costo massimo che applicheranno i Confidi sulle garanzie a valere sulla specifica misura o, al contrario, è il costo standard che i Confidi applicano sull’ordinaria operatività su finanziamenti con durata oltre i 36 mesi?

(R)
a) Il criterio di accesso di cui all’art.4, comma 1, punto a), è riferito all’importo delle garanzie in essere del singolo Confidi partecipante al 31.12.2014
b) I dati evidenziati all’art. 8 dell’Avviso (punti 1 e 2 della Tabella) devono essere inerenti alla complessiva operatività dei Confidi al 31.12.2014.
c) Il costo massimo della garanzia di cui al punto 3 della medesima Tabella sopra richiamata, è riferito al costo massimo che applicheranno i Confidi sulle garanzie a valere sulla specifica misura.
2 - (D) In riferimento all’Avviso in oggetto, avrei da sottoporre due ulteriori quesiti riguardanti l’art. 8 comma 6 della tabella di calcolo del punteggio criterio punto 3:

1) Per il costo massimo della prestazione si deve considerare il costo delle commissioni di garanzia riferito all’intera durata del finanziamento o il costo annuo delle commissioni di garanzia?
2) Nel calcolo del costo delle commissioni di garanzia vanno escluse le spese di istruttoria?

(R)
1) Il soggetto proponente è tenuto ad indicare il costo massimo delle commissioni di garanzia riferito all’intera operazione di garanzia su un finanziamento di durata superiore a 36 mesi.
2) Il costo della garanzia dovrà essere comprensivo anche della componente delle spese di istruttoria.
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