Titolo II Turismo - Capo VI - FAQ

 

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47 - (D) Buongiorno,
si chiede un chiarimento in merito a quanto previsto dall’art. 3 comma 21 dell’Avviso che recita “Con riferimento all’attività economica ricettiva di “case ed appartamenti per vacanze”, prevista dal codice ateco 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, sono ammissibili interventi ricompresi esclusivamente nelle fattispecie disciplinate dal precedente comma 1 lettera d) e lettera e)” ed, in particolare, si chiede se l’apertura di una nuova unità operativa nella forma della “casa vacanze”, mediante un intervento di recupero e risanamento di un immobile di pregio storico architettonico da parte di un soggetto che già gestisce altre case vacanze, sia da intendere come una nuova unità e, quindi, ammissibile ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) o sia da intendere quale ampliamento così come indicato dal SUAP del comune e, pertanto, non ammissibile.

Grazie

(R)
Con riferimento esclusivamente alla tipologia di struttura ricettiva “case ed appartamenti per vacanze”, l’art. 3 comma 21 dell’Avviso pone come requisito essenziale per la presentazione di una domanda di aiuti, l’esistenza di un intervento volto al recupero e risanamento di un immobile di pregio storico e, pertanto, avente tutti i requisiti di cui al comma 1 lettera d) o lettera e) dello stesso articolo; di conseguenza, in presenza di tale tipologia di intervento, l’investimento è sempre inquadrabile come avvio di una nuova unità ricettiva (lettera d) o e). Di contro, un progetto di ampliamento è da intendersi ogni qualvolta si intervenga su un immobile, ove già si svolge una attività ricettiva (oggetto di una precedente autorizzazione amministrativa).
46 - (D) Gestiamo strutture alberghiere ed extra alberghiere dal 2010, dal 2018 abbiamo attivato un nuovo affitta camere con contratto di comodato d'uso, attualmente operativo. Ora è necessario un lavoro di ristrutturazione/riqualificazione importante ed avremmo l'opportunità di ampliare le unità abitative includendo il resto dell'immobile adiacente che si estende fino all'altra strada parallela. In soldoni l'affittacamere operativo è parte di un immobile che si estende tra due strade e si compone dal predetto affittacamere e civili abitazioni. Se si ottenesse la disponibilità dell'intero immobile con contratto di comodato d'uso potremmo ristrutturarlo ed ampliarlo tutto complessivamente, usufruendo delle agevolazioni?

(R)
Come previsto dal comma 16 dell’Art. 3 dell’Avviso, “gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 …sono agevolabili se presentati da imprese che sono già operanti nel settore turistico alberghiero e che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla sede operativa dove, alla data di presentazione della domanda, già svolgono l’attività turistico ricettiva. Si evidenzia, inoltre, che l’impresa alla data di presentazione della domanda, dovrà dimostrare di aver svolto l’attività turistico alberghiera, nella stessa sede, da almeno 6 mesi, presentando idonea documentazione probatoria (registi iva vendite e/o registro dei corrispettivi, ecc.)”. Si precisa che, oltre a rispettare quanto prescritto dall’Avviso, un progetto per poter essere ammissibile ad agevolazione deve essere in linea anche con quanto imposto dalla normativa regionale, in riferimento alla specifica tipologia di struttura ricettiva. A tal proposito, si rammenta che la L.R. 11/99, all’Art. 46 comma 1, descrive che “sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio”. Pertanto, nel caso in cui il progetto presentato fosse in linea con tutto quanto sin qui descritto, non si rileverebbero criticità. E’ bene, però, evidenziare che l’ammissibilità di un investimento, così come di una singola spesa, può essere definita solo a seguito di valutazione dell’intera documentazione utile.
Per quanto concerne il titolo di disponibilità, invece, si ricorda che il comma 3 dell’Art. 12 dell’Avviso descrive che l’impresa proponente deve presentare titolo di disponibilità registrato (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) della sede oggetto di richiesta di agevolazioni, avente una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
45 - (D) In un immobile non ricettivo chiedo se è ammesso/validabile un contratto "rent to buy" (contratto di affitto con l'opzione all'acquisto) in modo da avviare la struttura ricettiva e dopo 6-8 mesi eventualmente approcciare l'acquisto usufruendo di finanziamento titolo II° capo VI°? La tipologia di contratto è fra i documenti accettabili?
Vi prego di darmi cenno di risposta alla mail vr@hotelsfly.it

(R)
Si premette che il quesito posto non risulta essere del tutto chiaro e, inoltre, allo stesso può essere fornita risposta mediante la presente sezione e non a mezzo mail. Altresì, si precisa che, per gli investimenti classificabile tra quelli previsti alla lettera a) del comma 1 dell’Art. 3 dell’Avviso, è necessario che l’impresa rispetti quanto prescritto dal comma 16 dello stesso Art. 3 (oltre al rispetto dei commi 3-4 e 19 dell’Art. 3 dell’Avviso).
In ogni caso, la tipologia di contratto indicato determinerebbe il rigetto dell’intero progetto, qualora la spesa di acquisto dell’immobile fosse inserita nel piano degli investimenti oggetto di richiesta di agevolazioni.
Nell’eventualità in cui, invece, l’acquisto dell’immobile non rientri tra le spese richieste ad agevolazione, non si rileverebbero criticità, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso. Si sottolinea, infatti, che il comma 3 dell’Art. 12 dell’Avviso descrive che il Soggetto proponente deve presentare idoneo titolo di disponibilità registrato (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) della sede oggetto di richiesta di agevolazioni, avente una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
In conclusione, si ricorda che i progetti comprensivi di acquisto di immobile devono essere in linea con quanto indicato dal comma 17 dell’Art. 3 e dai comma 6 e 17 dell’Art. 4 dell’Avviso.
43 - (D) che tipo di documentazione bisogna esibire per dimostrare il pregio storico architettonico dell'immobile?
Grazie

(R)
come stabilito dall’art. 3, comma 9 dell’Avviso, con riferimento agli investimenti di cui alle lettera d) e e) del comma 1, sarà necessario fornire una relazione tecnica (sotto forma di atto notorio - DSAN), predisposta da professionista abilitato e iscritto all’albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente attestazione ed adeguate motivazioni della rilevanza storico, culturale, architettonica, artistica ovvero ambientale dei beni oggetto delle iniziative proposte. Inoltre, la relazione del professionista di cui sopra dovrà riportare tempi e procedure tecniche – amministrative (autorizzazioni, concessioni, licenze, vincoli gravanti ecc.) necessari per la realizzazione degli interventi previsti.
41 - (D) Salve,



la realizzazione di una piscina non aumenta la volumetria fuori terra giusto? Quindi una masseria nuovo impianto che intende realizzare anche una piscina come servizio annesso non è in contrasto con il limite di cui all'art. 3 comma d.



Grazie



Saluti



Enrica Labianca

(R)
Come stabilito dall’art. 3 comma 1 lett. d) ed e) sono ammissibili la realizzazione di strutture turistico alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico e il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche.
Se la piscina non è in contrasto con quanto sopra indicato può essere considerata come servizio annesso.
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