Titolo II - Capo 3 - FAQ

 

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128 - (D) Buongiorno,
in riferimento alla recente nota sul cumulo delle agevolazioni, si pongono i seguenti quesiti:
· si parla solo di credito d'imposta del Mezzogiorno e di credito d'imposta ZES; Il credito d'imposta 4.0 è anch'esso cumulabile?
· Non è chiaro il calcolo della cumulabilità dei vari aiti di stato. Ipotizzando che un'azienda (micro-piccola) debba fare un investimento in attrezzature per €. 2.000.000, si ipotizzano i seguenti contributi:
contributo titolo II pari al 45% (€. 900.000); garanzia e controgaranzia pari al 10% (€. 200.000); credito d'imposta Mezzogiorno pari al 45% (€. 900.000); credito d'imposta 4.0 apri al 40% (€. 800.000).
E' possibile quantificare il contributo complessivo ottenibile dall'impresa e il metodo di calcolo in base all'esempio suddetto?

Grazie

(R)
Preliminarmente, è necessario effettuare una netta distinzione tra “aiuti di stato” e misure e/o finanziamenti di carattere generale non qualificati come “aiuti di stato”. Gli “aiuti di stato” devono sottostare alla disciplina prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) del 02.12.2021 C(2021)8655 final. Pertanto, possono essere cumulati “aiuti di stato” per gli stessi costi ammissibili fino all’intensità massima prevista dalla vigente Carta degli Aiuti, ossia il 40% per le Grandi Imprese, il 50% per le Medie Imprese e il 60% per le Piccole Imprese.

Gli “aiuti” a carattere generale (destinati alle imprese operanti sull’intero territorio nazionale) possono essere cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

A titolo esemplificativo, facendo riferimento al suo esempio sono “aiuti di stato” il credito d'imposta del Mezzogiorno ed il credito d'imposta ZES. Invece, il credito d'imposta in beni strumentali nuovi “industria 4.0” è una misura a carattere generale, non qualificata come “aiuto di stato” (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n.332/2022).

Nell’esempio da Lei riportato, quindi, se i beni oggetto di domanda Titolo II hanno usufruito del credito di imposta Mezzogiorno il tetto massimo complessivo dell’agevolazione tra il Titolo II, il credito di imposta Mezzogiorno e l’eventuale aiuto in forma di garanzia non potrà essere - nel caso di una piccola impresa - cumulativamente superiore all’intensità del 60% calcolata sull’investimento ammesso (50% per le Medie e 40% per le Grandi imprese).

Se l’impresa vorrà usufruire anche del credito d'imposta in beni strumentali nuovi “industria 4.0”, potrà cumulare tale finanziamento nel limite del costo sostenuto.

Resta inteso che, nel caso di beni oggetto di credito di imposta, sarà sempre necessario verificare preliminarmente il rispetto dell’effetto di incentivazione e che, quindi, non sia stato già avviato l’investimento prima di aver presentato la domanda ai sensi del Titolo II, pena l’inammissibilità dell’intero programma di investimenti.
127 - (D) Salve, vorrei avere chiarimenti circa le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto a seguito delle modifiche approvate con AD 735 del 1° ottobre 2021.
Ipotizzando che una Piccola impresa realizzi un investimento di € 100.000,00 (di cui € 40.000,00 a valere sulla categoria Impianti, Macchinari ed Attrezzature) ed ottenga un Mutuo di € 100.000,00 per 10 anni con 24 mesi di preammortamento al tasso del 5,85%, quale sarebbe la procedura per effettuare il calcolo del contributo?

(R)
Premesso che il calcolo del contributo avviene considerando i parametri espressamente previsti nell’art. 37 del Regolamento e richiamato dall’art. 5 nell’Avviso Pubblico, la risposta al Suo quesito è:
Ipotizziamo che si riconosca ammissibile l’intero investimento proposto e rendicontato (€ 100.000,00);
ipotizziamo che l’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore sia l’1,85, a cui va aggiunto lo spread (determinato dalla Giunta regionale con proprio atto) del 5% (500 punti base);
il tasso applicabile, come sopra ottenuto, sarebbe il 6,85%. Poiché lo stesso sarebbe più alto rispetto a quello ottenuto dal soggetto finanziatore, si utilizzerebbe il 5,85% (tasso applicato dal soggetto finanziatore), come previsto al comma 3 dell’art. 37 del Regolamento;
il calcolo del contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi attualizzati (Punti 5 e 6 dell’art. 5 dell’Avviso), sarebbe effettuato su di un massimo di 7 anni (più 2 di preammortamento) sull’importo ascrivibile alla categoria Opere Murarie (nel Suo esempio pari ad € 60,000.00), e su un massimo di 5 anni (più 1 anno di preammortamento) sull’importo ascrivibile alla categoria Impianti, Macchinari ed Attrezzature (sempre secondo il Suo esempio, pari ad € 40.000,00);
quindi, il CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI DETERMINATO SUL MONTANTE DEGLI INTERESSI attualizzati si otterrebbe nel seguente modo: [(€ 60.000,00 x 7 anni + 2 di preammortamento) = € 19.036,81 + (€ 40.000,00 x 5 anni + 1 di preammortamento) = € 8.331,59 al tasso del 5,85];
come previsto al punto 8 dell’Art. 5 dell’Avviso Pubblico, con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature (Sua ipotesi di € 40.000,00), potrà essere erogato un CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN CONTO IMPIANTI che non potrà essere superiore al 35% dell’investimento ammesso che è pari in questo caso ad € 14.000,00.
il TOTALE DEL CONTRIBUTO EROGABILE sarebbe dato dalla sommatoria tra il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi attualizzati + il contributo aggiuntivo del 35% in conto impianti che è pari ad € 41.368,40;

126 - (D) Buongiorno,
sono un consulente e seguo alcuni clienti che hanno presentato o stanno presentando istanza sugli strumenti gestiti dalla piattaforma Puglia Semplice (Capo 3 e Capo 6).
Con l'introduzione dell'uso dello SPID, trovo difficoltosa la gestione di pratiche di più clienti, poichè devo richiedere la loro presenza per poter operare sulle stesse.
Sarebbe possibile avere delle indicazioni su come sia meglio procedere per ovviare a questa problematica?
grazie

(R)
La piattaforma Puglia Semplice ha introdotto la figura del Referente, pertanto, viene consentito ad un un consulente di abilitare il proprio profilo "Referente", appunto, accedendo con il proprio SPID/CNS/CIE.
In tal modo, il soggetto proponente (impresa o libero professionista) che volesse delegare la gestione telematica della propria pratica ad un referente dovrebbe, quindi, una volta fatto il proprio accesso con SPID/CNS/CIE e profilatosi come Soggetto Proponente effettuare in sede di Accreditamento la scelta "Accreditamento Referente", indicando il codice fiscale del referente scelto (a condizione come detto sopra che il referente si sia già profilato sulla piattaforma come tale).
Attraverso tale procedura ciascun referente, accedendo con il proprio SPID/CNS/CIE, potrà accettare "l'incarico" ricevuto e cosi (successivamente all'approvazione) vedere e gestire tutte le pratiche per cui è delegato.
Si fa presente, inoltre, che la delega è revocabile in qualsiasi momento dal Soggetto Proponente e che, anche in caso di accreditamento già effettuato, è sempre possibile per il soggetto proponente modificarlo e richiedere l'accreditamento con referente.
Tutta la procedura è gestita all'interno della piattaforma ed è descritta nel manuale di accreditamento pubblicato su questo portale.
125 - (D) Buongiorno, in merito al termine di completamento degli investimenti, ho ricevuto la Determinazione di concessione provvisoria il 7/06/2019, ma per problemi dovuti all’emergenza covid-19 non ci sono state le condizioni per terminare gli investimenti entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione. Con la presente si chiede se la Regione Puglia abbia previsto disposizioni in merito, considerato il periodo emergenziale in corso.

(R)
Salve, come chiarito con la determina dirigenziale n. 750 del 7 ottobre 2021, "per le imprese la cui scadenza ricade nell’arco temporale 2020-2021, il termine per l’ultimazione degli investimenti fissato in 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione, come previsto dall’art. 16 comma 3 dei rispettivi Avvisi, si intende prorogato di ulteriori 12 mesi a far conto dalla data prevista di completamento degli stessi e comunque non prima del 31/12/2021". Per ulteriore chiarezza, nel suo caso, quindi, il termine è fissato al 31/12/2021, in quanto aggiungendo 12 mesi all’originaria scadenza del 07/06/2020, si arriverebbe al 7/06/2021, ma la determina di cui sopra ha prorogato tutte le scadenze in corso al 31/12/2021.
124 - (D) Si chiede cortesemente se i liberi professionisti possono presentare domanda sul titolo II capo 3 come studi associati o esclusivamente come singoli professionisti.
grazie

(R)
L'Art. 2, comma 1, lettera d), dell'Avviso prevede che i "liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81" siano tra i beneficiari delle agevolazioni.
L'avviso non esclude esplicitamente l'esercizio dell'attività professionale nella forma dell'Associazione tra professionisti.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che un'associazione tra professionisti può presentare domanda purché in possesso di partita iva, anche se non iscritta al registro delle imprese. Resta inteso che il soggetto proponente della domanda di agevolazione, in tal caso, è l'Associazione tra professionisti
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