FAQ - Archivio - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità



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5 - Registri Telematici - (D) Ho un centro ludico prima infanzia, situato in un edificio nel quale vi sono anche quattro sezioni di scuola materna, vorrei sapere la superficie degli spazi interni ed esterni comuni non dedicati ai genitori e al personale nel computo della superficie utile a determinare la ricettività della mia struttura devono essere considerati nella loro totalità o esistono dei criteri diversi?

(R)
L’articolo di riferimento per il servizio di centro ludico prima infanzia è l’art. 90 del regolamento regionale n. 4/2007 e s. m. e i., il quale nella sezione modulo abitativo recita: “ La superficie esterna …, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini non inferiori a 8 mq per bambino iscritto”; qualora il centro ludico abbia sede in centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile a bambino è pari almeno a 5 mq per bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore a 4 mq per bambino, spazio interno che deve essere diverso dallo spazio dedicato all’ambiente di ingresso, alle sezioni, e agli spazi comuni destinati ad attività ludi di cui alla lett. d) della sezione “ricettività” dello stesso articolo.
La superficie interna – dispone ancora l’art. 90, al netto degli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 6 mq per bambino, considerando il totale delle superfici per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.
6 - Registri Telematici - (D) Al fine di poter autorizzare al funzionamento del servizio educativo integrato assicurato dalla “Sezione primavera”, si chiede se i requisiti sono quelli previsti dall’art. 36 (per le strutture) o quelle previste dall’art. 37 (per i servizi).

(R)
La sezione primavera trova disciplina nell’art. 53 del Regolamento regionale n. 4/07, pertanto costituisce una struttura e deve avere i requisiti di cui all’art. 36 dello stesso Regolamento.
7 - Registri Telematici - (D) Quando l'ente titolare non coincide con l'ente gestore, chi è il rappresentante legale che va indicato nell'atto dirigenziale di autorizzazione al funzionamento di una struttura ?

(R)
Qualora il soggetto titolare sia diverso dal soggetto gestore, nell’atto autorizzativo vanno indicati per entrambi i soggetti: denominazione, codice fiscale e/o partita iva, sede legale, eventuale sede amministrativa e legale rappresentante.
8 - Registri Telematici - (D) Ho presentato istanza di autorizzazione al funzionamento per un centro diurno per soggetti con DGS. L’articolo di riferimento nel regolamento regionale n. 4/07 è l’art. 60 (Centro diurno socio-educativo riabilitativo)? Il mio centro ricopre 150 metri quadri, devo aumentare la metratura per rientrare nei criteri dell'articolo 60?

(R)
Confermo che l’articolo di riferimento per il suo centro è l’art. 60 del regolamento regionale n. 4/07, che prevede mq 250 per 30 utenti, che è la ricettività massima. Pertanto se si vuole avere la ricettività massima di 30 utenti occorre avere tali mq. Il Centro può tuttavia avere un numero minore di utenti, in proporzione ai mq.; la disposizione regolamentare citata impone infatti solo il massimo , ma non anche il minimo in relazione al numero dell’utenza.
L’accertamento della capacità ricettività, ossia la determinazione del numero massimo di utenti, compete al Comune o Ambito deputato al rilascio del provvedimento di autorizzazione.
9 - Registri Telematici - (D) Un Ambito Territoriale ha dato avvio all'attività del sevizio di assistenza domiciliare integrata(ADI) con affidamento in gestione del servizio a una Cooperativa.
E’ pervenuta all'Ambito la richiesta, a firma del legale rappresentante della stessa Cooperativa, di rilascio autorizzazione al funzionamento del servizio ADI in ottemperanza all'art. 51 della L.R 19/2006.
Pertanto il quesito che si pone è il seguente: la Cooperativa, poiché resta un ente gestore del servizio ADI, deve essere autorizzato con atto dirigenziale dallo stesso Ambito con funzioni di Ente titolare dello stesso servizio

(R)
Nel dare per presupposto che il servizio ADI con soggetto titolare l’Ambito Territoriale sia già autorizzato al funzionamento, ne consegue che la Cooperativa aggiudicataria, in qualità di soggetto gestore di tale servizio per conto dell’Ambito, non deve chiedere l’autorizzazione al funzionamento per il servizio di ADI, se trattasi dello stesso servizio che gestisce per conto dell’Ambito, che ne è appunto titolare.
Diversamente sarebbe nel caso in cui la predetta Cooperativa intendesse attivare un proprio servizio di ADI (che nulla avrebbe a che fare ha con il servizio ADI di titolarità dell’Ambito Territoriale), di cui si propone come titolare e gestore. In quest’ultimo caso, deve presentare l’istanza di autorizzazione al funzionamento in qualità di soggetto titolare, dichiarando di esserne anche soggetto gestore.
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