FAQ - Archivio - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità



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1 - Assistenza Indiretta Personalizzata - (D) Sono un operatore dei Servizi Sociali: come faccio ad accreditarmi?

(R)
La procedura di accreditamento può essere effettuata unicamente on line, accedendo all'indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
Lei deve nell'ordine:
1) registrarsi al sito;
2) accedere alla sezione "Procedura di accreditamento";
3) compilare i due moduli previsti "Dati soggetto richiedente" e "Dati Legale Rappresentante";
4) nel primo modulo deve scegliere nel 1° campo (Tipo) la voce "Uffici Servizi Sociali Comunali"
5) al termine dovrà cliccare sul link "genera pdf" e stampare il modulo generato
6) il modulo, firmato e timbrato dal Sindaco, e corredato della copia del documento di identità indicato nella domanda, dovranno essere inviati via fax al numero 0804670525 oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato negli avvisi.
2 - Assistenza Indiretta Personalizzata - (D) Quali sono i dati da inserire nelle sezioni 2. e 3. della domanda per l’accesso al contributo Assistenza Indiretta Personalizzata?


(R)
La Sezione 2. “Soggetto Richiedente” è compilata automaticamente dal sistema con i dati del Responsabile del Procedimento.
Nella Sezione 3. andranno indicati i dati della persona che ha effettuato la segnalazione del caso. Se la domanda è proposta d'ufficio, la Sezione 3. rimane vuota.
3 - Assistenza Indiretta Personalizzata - (D) Un utente che ha già fatto domanda per Assegno di Cura può inoltrare la domanda per Assistenza Indiretta Personalizzata a mezzo dei Servizi Sociali competenti?

(R)
Un utente che ha già fatto richiesta per l’Assegno di Cura, può farla anche per l’Assistenza Indiretta Personalizzata, previa verifica da parte dei competenti Uffici dei Servizi Sociali, del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso. Detto Avviso Pubblico specifica che i due contributi “non sono cumulabili” nel senso che laddove il suddetto utente dovesse risultare beneficiario di entrambi i contributi, dovrà optare solo per uno dei due.
2 - Registri Telematici - (D) Il titolare di una RSSA, autorizzata e iscritta nel relativo registro regionale, intende trasferire la sede da un immobile ad un altro con aumento della ricettività dagli attuali 60 ospiti a 90 ospiti.
Si chiede, pertanto, se sia necessario inoltrare, con la procedura telematica, una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento o sia sufficiente una comunicazione di variazione al Comune di appartenenza territoriale, conservando lo stesso numero di iscrizione al registro regionale.

(R)
Il trasferimento di sede di una struttura comporta a carico del Comune l’accertamento dei requisiti inerenti il nuovo modulo abitativo e pertanto si rende necessario un nuovo provvedimento di autorizzazione al funzionamento.
Nel caso di specie, il titolare deve comunicare la cessazione dell’attività presso la sede da cui intende trasferirsi (tale comunicazione da presentare on line da avvio al procedimento di revoca e seguente cancellazione dal registro), e deve presentare una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento presso la nuova sede.
3 - Registri Telematici - (D) Quale procedura deve essere avviata su piattaforma dal soggetto titolare di struttura e/o servizio socio assistenziale già autorizzato e iscritto nei Registri regionali nel caso in cui il soggetto titolare nonché gestore affidi ad altro soggetto la gestione mediante contratto di fitto di azienda o di ramo d’azienda?

(R)
L’affitto di un ramo di azienda è disciplinato dall’art. 2562 del codice civile.
Tra i negozi dispositivi d'azienda il codice civile analizza e disciplina i casi in cui l'imprenditore ceda ad altri la propria azienda, oppure la conceda in godimento (usufrutto o affitto)..
La cessione d’azienda determina il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità e gestione delle strutture e servizi di cui al R.R. n. 4/07 e s.m.i. e trova regolamentazione nell’art. 38, comma 7, dello stesso regolamento, che così dispone: “Se un nuovo soggetto subentra nella titolarità della struttura o del servizio autorizzato, è disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione già in essere contestualmente al rilascio di una nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti organizzativi e gestionali mediante integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento”.
Diversamente il contratto di fitto d’azienda determina il subentro nella sola gestione di un nuovo soggetto che, pertanto, risulta non coincidere con il titolare. Tale ultima fattispecie è regolamentata dall’art. 38, comma 7, del citato Reg. regionale n. 4/07 e s.m.i. che così dispone: “L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative della struttura e del servizio. In questi casi l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte dell’ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento”.
Il titolare che abbia fittato la propria azienda deve, pertanto presentare domanda di aggiornamento sulla piattaforma web avviando così il procedimento di aggiornamento che viene concluso dal Comune competente, in caso di esito istruttorio positivo, con l’adozione del provvedimento di convalida di cui alla disposizione regolamentare sopra citata.
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