FAQ - Archivio - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità



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10 - Registri Telematici - (D) L' Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, sta attivando le procedure previste dalla determinazione dirigenziale n. 0819 del 16/07/2012 della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e P.O. della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i manuali di gestione delle procedure telematiche . Si è aperta una divergenza interpretativa tra questo Ente e il richiedente l'autorizzazione relativamente alla decorrenza dell'obbligatorietà all'utilizzo della nuova procedura on line. Si chiede, pertanto, cortesemente, un chiarimento sul punto controverso.

(R)
Per rispondere al quesito occorre leggere in combinato la determinazione dirigenziale citata , con la precedente determinazione regionale n. 151 del 03.02.2012, avente ad oggetto l’istituzione dei registri regionali on line. Ai punti 3 e 4 del dispositivo dell'atto dirigenziale n. 819/2012 si prevede rispettivamente la gestione esclusivamente on line per le nuove autorizzazioni e la prosecuzione su cartaceo sino al 30 settembre 2012 per le procedure di modifica e cancellazione, nonché per i procedimenti di nuova autorizzazione già in istruttoria alla data del 6 febbraio dello stesso anno. Tale data è indicata nell’atto regionale n. 151/2012 come dies a quo, a decorrere dal quale, cioè, tutte le istanza di rilascio di provvedimenti comunali di autorizzazione al funzionamento devono essere presentate esclusivamente on line, mediante registrazione e accesso all’apposita piattaforma da parte del soggetto titolare, cui deve seguire l’istruttoria e il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego da parte del Comune competente sempre per via telematica, quindi la successiva istruttoria e iscrizione nei registri regionali on line, di competenza degli uffici regionali.
Si prosegue invece con il cartaceo per le istruttorie già in corso relative ad istanze presentate prima del 6 febbraio 2012, nonché per le convalide a seguito di modifica di cui all’art. 37, comma 7 del regolamento regionale n. 4/07 e per le revoche delle autorizzazioni con conseguente cancellazione dai registri, sino al 30 settembre 2012. Di seguito a tale data ha termine la fase transitoria, pertanto tutti i procedimenti – di autorizzazione, modifica e revoca - devono essere gestiti esclusivamente on line sulla piattaforma telematica dedicata.
11 - Registri Telematici - (D) Ho in corso il procedimento , telematico, per la autorizzazione al funzionamento di una struttura socio sanitaria , in particolare una RSSA di cui all'art 66 del regolamento.

Il coordinatore socio-sanitario che, secondo il regolamento deve essere un medico specializzato in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o equipollente, può anche essere un medico, senza una specifica specializzazione ma che vanta dei corsi di perfezionamento o management in organizzazione e gestione di strutture sanitarie?

(R)
Il regolamento regionale n. 4/07 parla espressamente di medico specialista. La tipologia di specializzazione non è rilevante, la norma infatti dice “preferibilmente” ma la specializzazione è necessaria.
12 - Registri Telematici - (D) I titolari di strutture private che hanno presentato la richiesta di autorizzazione al funzionamento, ancor prima della registrazione al portale da parte del Comune, e di cui è già in corso il procedimento istruttorio, devono ripresentare la domanda per via telematica?

(R)
A decorrere dal 6 febbraio c.a. le istanze per il rilascio di nuove autorizzazioni al funzionamento devono essere presentate da parte del titolare della struttura /servizio tramite procedura telematica. E’ stata tuttavia prevista una prima fase transitoria, proprio per consentire a tutti i Comuni di registrarsi e abilitarsi ad operare sulla piattaforma, nella quale si è concesso , qualora l’istanza sia stata presentata in cartaceo, che il Comune potesse procedere all’istruttoria e all’adozione del provvedimento conclusivo ancora su cartaceo. Dal 1 ottobre 2012 gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni non possono più inviare istanze cartacee di iscrizione nei registri telematici. Tutte le richieste pervenute in cartaceo a partire da questa data dovranno essere presentate anche per via telematica. Le pratiche autorizzate sul cartaceo che non avranno la corrispondente pratica telematica, non saranno iscritte ai registri regionali.
13 - Registri Telematici - (D) Dovendo autorizzare l'aumento di n.01 posto in una struttura già iscritta nel registro regionale, è sufficiente una integrazione con nota, visto che la planimetria ed il numero di operatori consente tale modifica , oppure è indispensabile l'atto dirigenziale?

(R)
L’aumento della ricettività si riconduce alla fattispecie di ampliamento di una struttura con conseguente aumento della capacità ricettiva, espressamente regolamentata dall’art. 38, comma 7, del Regolamento regionale n. 4/07, che dispone che il Comune territorialmente competente adotti un provvedimento di autorizzazione per la parte in ampliamento, che si aggiunge e non sostituisce il provvedimento di autorizzazione al funzionamento in precedenza rilasciato alla stessa struttura. Gli uffici regionali quindi provvederanno ad adottare apposita determinazione dirigenziale con cui nel confermare la precedente iscrizione nei registri, se ne dispone una modifica relativamente alla variazione in aumento della ricettività.
14 - Registri Telematici - (D) Una volta completata la domanda, si deve portare manualmente la pratica al Comune oppure si deve solamente attendere.

(R)
L'istanza va presentata solo per via telematica, pertanto deve essere firmata digitalmente, quindi con mail PEC viene inviata al Comune o Ambito competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, il cui funzionario preposto darà avvio all’istruttoria. Pertanto non occorre che si rechi personalmente presso Il Comune o Ambito, ma deve solo attendere di ricevere sempre mediante mail PEC la comunicazione di avvio del procedimento.
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