FAQ - Archivio - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità



..: Sono presenti 144 FAQ :..


3 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) continua dalla FAQ n.2

(R)
Con l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per la Costruzioni (D.M. 14.01.2008), per gli "edifici strategici" e per gli "edifici rilevanti", devono essere applicate proprio tali nuove norme.

Il termine entro il quale i proprietari dei suddetti edifici avrebbero dovuto effettuare le verifiche di staticità era stato fissato (concedendo una proroga rispetto all'O.P.C.M. 3274/2003) al 31.12.2010, come precisato nella nota esplicativa trasmessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI 10.03.200) ai singoli consigli provinciali degli stessi ordini professionali.

In virtù di quanto esposto l'edificio oggetto di ristrutturazione avrebbe dovuto già essere oggetto di verifica di staticità. Per quanto concerne gli immobili esistenti, il presente bando ha, tra le altre, proprio la finalità di consentirne l'adeguamento normativo (anche dal punto di vista statico).
Si precisa inoltre che, ai sensi del punto 8.4.1 delle NTC 2008 "È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente."



Alla luce di quanto sopra, pertanto, se l'intervento che si intende proporre a finanziamento rientra in una delle fattispecie sopra elencate (rif. Punto 8.4.1 NTC 2008), è necessario che nella documentazione del progetto tecnico sia allegato anche l'esito della verifica di staticità, e in ogni caso all'interno del progetto di investimento possono essere previsti interventi che rispondano proprio alla finalità di consentire l'adeguamento normativo della struttura, nei limiti di quanto direttamente funzionale alla struttura medesima, e non all'intero stabile.
4 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Con riferimento ad un investimento finalizzato alla ristrutturazione di una nuova sede per l'erogazione di un servizio sociosanitario, per il quale è già pronto il progetto esecutivo con relativa piantina e business plan pluriennale con relativi costi e ricavi, ma mancano la dichiarazione di agibilità dell’immobile e le diverse autorizzazioni di Comune e Asl di competenza per ristrutturare l'immobile rispetto alla normativa vigente, è possibile presentare la domanda? e la stessa potrà essere valutata come "cantierabile"?

(R)
Lo scopo degli investimenti ammissibili a finanziamento con Avviso n. 3/2011 a valere sulle risorse della Linea 3.2 - Azione 3.2.1 - PO FESR 2007-2013 è proprio quello di sostenere i soggetti titolari e/o gestori di strutture socioassistenziali e sociosanitarie nel conseguimento di tutti i requisiti strutturali richiesti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, ivi inclusa l'agibilità e il rispetto di tutta la normativa urbanistica ed edilizia generale. L'Avviso fa riferimento all'attestazione di agibilità solo se applicabile, cioè solo per strutture che siano già funzionanti e richiedano il conseguimento di ulteriori standard.
Pertanto, se l'immobile da ristrutturare è nella disponibilità del soggetto proponente, pur non essendo già funzionante, e tutti gli allegati tecnici del progetto definitivo dimostrano che i lavori preventivati concorrono al conseguimento di tutti gli standard, lo stesso intervento risulta ammissibile. Qualora il progetto sia anche esecutivo in possesso di tutti i pareri degli enti competenti ciò determinerà una premialità in termini di attribuzione di punteggio per la valutazione.
5 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) L'art. 3 dell’Avviso pubblico recita che, tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli ENTI ECCLESIASTICI, e per tutti i soggetti proponenti ammissibili è necessario che siano attivi ed operanti da almeno un anno ed in almeno uno degli ambiti di attività di cui ai CODICI ATECO 2007 elencati.
Dovendosi candidare una Parrocchia, in quanto ENTE ECCLESIASTICO, quale documentazione bisogna produrre non essendo iscritta alla CCIAA e al registro imprese? Va bene copia iscrizione nel registro prefettizio delle persone giurudiche, oltre al certificato dell'agenzia delle Entrate di rilascio P.IVA.

(R)
Il bando fa espressamente riferimento al REA in alternativa al Registro Imprese per tutti gli enti per i quali il REA è espressamente riservato.
L’Ente ecclesiastico è candidabile solo so espressamente operativo nell’ambito di operatività per il quale si candida un determinato progetto di investimento, da almeno un anno con il codice ATECO di riferimento. In tal senso oltre ai requisiti formali di cui sopra sarà necessario attestare con l’atto costitutivo, lo statuto e il curriculum del soggetto proponente anche le attività espressamente svolte negli anni precedenti, che devono contemplare anche la gestione di uno o più servizi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. comunque afferenti all’ambito di attività nel quale si intende proporre il progetto di investimento.
6 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Il soggetto proponente l'investimento e' un ente privato che opera da diversi anni, con sede legale a Roma; vorrebbe tramite una “succursale” in Puglia già operativa effettuare un investimento per ampliamento della sede.

(R)
Secondo l’art. 5 dell’Avviso pubblico n. 3/2011 “Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite alla sede o a unità locali ubicate nel territorio regionale”: quindi, se l’ente ha sede legale in Roma ma un unità locale in Puglia che contestualmente sia sede dell’intervento, può partecipare alla presente procedura di selezione.
7 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Un ente privato che opera da sempre con codice attività 87.10.00 potrebbe effettuare l'investimento per una struttura ricadente nel codice attività 88.91.00 servizi di asilo nido e assistenza diurna per minori disabili?

(R)
La lett. b) del comma 4 dell’art. 3 dell’Avviso pubblico n. 3/2011 prevede che il candidato sia operativo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel medesimo campo di attività per il quale si presenta la domanda di finanziamento; quindi, nel caso di specie mancherebbe il requisito richiesto a pena di inammissibilità, salvo che il soggetto proponente non abbia già provveduto alla data di presentazione della domanda di finanziamento a richiedere di aggiungere un ulteriore codice ATECO alla propria iscrizione alla CCIAA, potendo dimostrare di avere già svolto anche attività nel settore di interesse, come deve evincersi da idonea documentazione (fatture, convenzioni, ecc..) e da curriculum dell’impresa attestante l’avvenuto svolgimento di attività nell’ambito dei minori e della prima infanzia, nel caso di specie.
Pag. 9 di 29 : Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. [10 Succ.]