FAQ Avviso 3/2011 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari



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6 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Il soggetto proponente l'investimento e' un ente privato che opera da diversi anni, con sede legale a Roma; vorrebbe tramite una “succursale” in Puglia già operativa effettuare un investimento per ampliamento della sede.

(R)
Secondo l’art. 5 dell’Avviso pubblico n. 3/2011 “Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite alla sede o a unità locali ubicate nel territorio regionale”: quindi, se l’ente ha sede legale in Roma ma un unità locale in Puglia che contestualmente sia sede dell’intervento, può partecipare alla presente procedura di selezione.
7 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Un ente privato che opera da sempre con codice attività 87.10.00 potrebbe effettuare l'investimento per una struttura ricadente nel codice attività 88.91.00 servizi di asilo nido e assistenza diurna per minori disabili?

(R)
La lett. b) del comma 4 dell’art. 3 dell’Avviso pubblico n. 3/2011 prevede che il candidato sia operativo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel medesimo campo di attività per il quale si presenta la domanda di finanziamento; quindi, nel caso di specie mancherebbe il requisito richiesto a pena di inammissibilità, salvo che il soggetto proponente non abbia già provveduto alla data di presentazione della domanda di finanziamento a richiedere di aggiungere un ulteriore codice ATECO alla propria iscrizione alla CCIAA, potendo dimostrare di avere già svolto anche attività nel settore di interesse, come deve evincersi da idonea documentazione (fatture, convenzioni, ecc..) e da curriculum dell’impresa attestante l’avvenuto svolgimento di attività nell’ambito dei minori e della prima infanzia, nel caso di specie.
8 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Per un soggetto privato quale ad esempio una associazione di volontariato o un ente ecclesiastico, che operano in regime di onlus, è necessaria la partita iva? Le associazioni riconosciute iscritte all'albo regionale, che non hanno la partita iva possono partecipare all’Avviso pubblico n. 3/2011?

(R)
Il possesso della partita IVA è requisito richiesto a pena di inammissibilità dalla lett. a) del comma 4 dell’art. 3 dell’Avviso pubblico n. 3/2011. Peraltro il regime fiscale onlus non è incompatibile con il possesso della partita iva. Inoltre avere il regime fiscale onlus non assolve dall’obbligo di iscrizione nel registro regionale delle OdV o delle APS, ovvero nel registro delle fondazioni, per i soggetti che abbiano queste nature giuridiche.
9 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Una cooperativa nata come cooperativa di produzione e lavoro da piu' di un anno e che a dicembre 2010 si è trasformata in cooperativa sociale con codice attività 87.30.00 potrebbe partecipare al bando?

(R)
L'ente partecipante deve essere operativo da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel medesimo campo di attività per il quale si presenta la domanda di finanziamento; nel caso di specie non rileva tanto la data di trasformazione quanto la verifica che da almeno un anno la coop svolgesse attività nel medesimo campo per il quale si presenta la domanda di finanziamento, ancorchè avesse natura giuridica di produz. e lavoro. Infatti il requisito di almeno un anno di operatività nel medesimo ambito di attività potrà essere dimostrato con documentazione che attesti il funzionamento di altre strutture di cui al Reg. R. n. 4/2007 sul territorio regionale, eventuali convenzioni con altri enti pubblici, ecc.. Sarà la Commissione a valutare congiuntamente entrambi i requisiti, laddove condivida una lettura più estensiva della lettera del bando stesso.
Qualora la cooperativa non possa dimostrare di avere già svolto attività socioassistenziali nel medesimo campo, invece, la sua istanza non sarebbe ammissibile.
11 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) L’ipotesi di ristrutturazione ed adeguamento ai requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.4/07 e smi, può riguardare immobili di proprietà comunale per i quali il soggetto proponente è in possesso di Lettera di Intenti e/o di Delibera di Giunta Comunale con l’impegno a concedere in uso l’immobile al Soggetto Privato per un periodo congruo (ad es. 99 anni)? Nel caso de quo si chiede inoltre, se la Lettera o la D.G.C. debbano contenere particolari indicazioni.

(R)
Rinviando al TUEL e allo Statuto del Comune per quanto attiene alle procedure di individuazione da parte del Comune per l’assegnazione in uso di immobile o di suolo comunale, con riferimento ad una specifica finalizzazione dello stesso, e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, il soggetto proponente un progetto di investimento che abbia ottenuto la disponibilità in uso da parte del Comune dovrà produrre apposito atto deliberativo dell’organo competente (G.C. o C.C. in relazione alle competenze di cui allo Statuto) che approvi la concessione in uso dell’immobile per un periodo sufficientemente lungo a garantire: il vincolo di destinazione d’uso e mantenimento in funzionamento della realizzando struttura, il periodo di ammortamento dell’intero valore dell’investimento, il periodo necessario alla sostenibilità del piano di gestione della struttura da parte del soggetto privato titolare dell’investimento. Una lettera di intenti è considerata insufficiente come garanzia per il soggetto privato proponente, anche ai fini di attestare il grado di cantierabilità dell’iniziativa che, evidentemente, dovrebbe scontare anche i tempi per l’approvazione dell’affidamento dell’immobile da parte dell’organo politico-istituzionale competente.
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