FAQ relative a

VI Bando - Legge 215/92


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- (D) In considerazione che nella Circolare V bando il punto 12 prevedeva che "le domande ritenute ammissibili ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie possono essere inserite per una sola volta nel bando immediatamente successivo al fine di mantenere la data di decorrenza delle spese" e’ possibile ripresentare sul VI bando una domanda già presentata sul V bando e non agevolata per carenza di fondi?

(R)
La nuova circolare esplicativa relativa al VI bando non contempla la ripresentazione delle domande. Sono infatti variati i parametri di valutazione e quindi gli elementi per la determinazione degli indicatori di punteggio.
La domanda potrà essere presentata come nuova e relativamente alla retroattività delle spese, sono ammissibili solo quelle sostenute in data successiva alla chiusura del bando precedente (art 8 del regolamento). In questi casi, le agevolazioni, potranno essere richieste secondo la regola "de minimis".
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