FAQ relative a

VI Bando - Legge 215/92


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- (D) Gli atti comprovanti la disponibilità devono essere registrati?

(R)
Si, anche nel caso di contratti preliminari, ed inoltre, qualora previsto dalla normativa, gli stessi devono risultare trascritti alla data della presentazione della domanda.
- (D) Nel caso di disponibilità dell’immobile comprovata mediante contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, che durata deve avere il relativo contratto?

(R)
Ai fini della dimostrazione della disponibilità dell’immobile il contratto potrà avere anche una durata inferiore al periodo indicato all’art. 19, comma 2 del Regolamento purché lo stesso non contenga clausole ostative al rinnovo.
- (D) Quali sono gli atti che comprovano la destinazione d’uso?

(R)
Si tratta di certificazioni rilasciate da pubblici registri (come il Catasto) o uffici del Comune dai quali si evinca la destinazione d’uso attribuita all’immobile.
- (D) Nel caso di iniziativa di acquisto di attività preesistente, qualora il relativo atto non sia stato ancora stipulato alla data di presentazione della domanda, come è possibile comprovare la disponibilità dell’immobile?

(R)
A dimostrazione della disponibilità dell’immobile può essere prodotto un preliminare dell’atto di acquisto dell’attività registrato e accompagnato, qualora l’acquisto dell’attività non preveda anche il trasferimento della proprietà dell’immobile dove sarà svolta l’attività ceduta, da una dichiarazione di disponibilità del proprietario dell’immobile alla locazione dello stesso.
- (D) Se, per un immobile nel quale devono essere realizzate opere murarie, l’impresa ha già ottenuto la relativa concessione edilizia, la stessa è sufficiente ai fini della dimostrazione della rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso?

(R)
E’ sufficiente ove la concessione edilizia riporti chiaramente che l’immobile ha una destinazione d’uso conforme all’attività da svolgere.
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