Assegno di Cura - Annualità 2018 - FAQ

 

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  - (D) Buongiorno ieri vi ho posto questa domanda per non sbagliare la compilazione ma la risposta è stata vaga e generica e non ho capito cosa rispondere. Mi potete aiutare cosa devo evidenziare al quesito richiesto dalla domanda? Vi ringrazio in anticipo Quesito molto delicato sulla domanda dell autismo e la terapia riabilitativa Le risposte sono 3 - no -si con compartecipazione a fondo regionale o asl - si senza compartecipazione Visto che mio figlio fa terapia ABA privata quindi dal 1 gennaio 2018 a dicembre 2018 pago tutto a mie spese senza l'aiuto di nessun ente. A inizio anno presento all'ASL un preventivo di quello che dovrei spendere per la terapia ABA per ricevere a fine anno un contributo regionale ma solo dopo aver presentato le regolari fatture in originale quindi significa a terapia fatta e a fatture pagate anticipatamente .A mio avviso alla compilazione della domanda per L assegno di cura visto che faccio fare a mio figlio terapia solo se ho i soldi e quindi senza compartecipazione a quel quesito dovrei rispondere Si fa terapia ma senza compartecipazione. Se le due domande contributo e assegno di cura sono incompatibili deve essere scelta della famiglia quale accettare La risposta e importante visto che ci sono 20 punti come requisito e anche perchè si rischia di dichiarare il falso Grazie

(R)
Premesso che la domanda di assegno di cura può essere avanzata in ogni caso, l'Avviso prevede che nella attribuzione di punteggio, siano assegnati, tra l'altro 20 p. quando l’avente diritto (quindi un ragazzo affetto da autismo) risulta già titolare di assistenza domiciliare riabilitativa ovvero fruitore di prestazioni riabilitative per disturbi dello spettro autistico (non compartecipate dall’apposito fondo regionale).

Quindi nella compilazione della domanda lei deve indicare dapprima se suo figlio fa terapia riabilitativa (SI) e poi se detta terapia è compartecipata dalla ASL.
E allora, se a questo punto dell'anno la ASL non ha ancora concesso il contributo ABA, pur avendolo Lei richiesto, indicherà NO, e in tal caso la domanda avrà i 20 p..
Se invece la ASL ha già concesso il contributo, indicherà SI. E non prenderà i 20 p., il che, tuttavia, non significa che non prenderà l'Assegno di cura, perchè si dovrà vedere il suo punteggio complessivo rispetto a tutte le altre domande.

Analogamente, se suo figlio riceve una terapia riabilitativa in un centro diurno di riabilitazione ex art. 26 o in un centro diurno 60quater, che sono pagati dal Fondo Sanitario regionale, indicherà SI per la fruizione di terapia riabilitativa per lo spettro autistico e selezionerà la voce "la relativa spesa è compartecipata". In tal caso, ancora una volta, non prenderà i 20 p., il che, tuttavia, non significa che non prenderà l'Assegno di cura, perchè si dovrà vedere il suo punteggio complessivo rispetto a tutte le altre domande.

3 - (D) Il richiedente che compila la domanda di Assegno di cura è obbligato ad avere una SPID? E deve anche avere una PEC-Posta elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni sull'esito nelle diverse fasi di istruttoria?

(R)
La SPID è una modalità di riconoscimento dell'identità del richiedente (Identità digitale) che è prescritta dal CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale e che, tuttavia, in considerazione del fatto che è ancora assai poco diffusa nella popolazione pugliese, non è stata resa obbligatoria e quindi non è l'unico modo per accedere alla piattaforma di Sistema.Puglia.it, potendosi continuare ad utilizzare le credenziali e le modalità più tradizionali di accesso alla piattaforma.

Quanto alla PEC, la risposta è NO, non è richiesta una PEC per l'utente che presente domanda. Nell'Avviso pubblico è espressamente previsto che "Al termine della compilazione (...) della domanda, il richiedente dovrà cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Il sistema genererà un documento in formato pdf che contiene tutti i dati inseriti in domanda (...) che verrà trasmesso, con l’indicazione del numero di protocollo di acquisizione, a mezzo PEC all’indirizzo certificato in piattaforma del richiedente".
Questo significa testualmente che la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda partirà da sistema con una PEC, ma sarà conferita a qualunque indirizzo e-mail, anche non PEC, che il richiedente avrà avuto cura di indicare all'atto della compilazione della domanda.
2 - (D) SE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SI INDICA CHE IL RICHIEDENTE è ANCHE IL CAREGIVER FAMILIARE, E' NECESSARIO DIMOSTRARE DI AVERE UNA POSIZIONE ASSICURATIVA E/O PREVIDENZIALE ATTIVA?

(R)
Non è necessario, si deve solo dichiarare, a fini conoscitivi, quale soluzione la famiglia adotta per sostenere la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, e quindi il care-giver familiare o un care-giver professionale.
Allo stato attuale alcune associazioni rappresentate al Tavolo regionale per le disabilità non hanno ritenuto di avviare in Puglia già da questa annualità l'attuazione delle norme vigenti in materia di riconoscimento e tutela (assicurativa e previdenziale) del care giver, nonché di contrasto al sommerso nel lavoro di cura.
E quindi, al contrario di quel che accade in altre Regioni italiane, e di quel che si applica in Puglia ad esempio per i Pro.V.I., non è richiesta una rendicontazione complessiva della spesa sostenuta a valere sulle risorse dell'Assegno di cura.
1 - (D) L’ASSEGNO DI CURA 2018 è COMPATIBILE CON I BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI PER COMPARTECIPARE LA SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE E PER CENTRI DIURNI

(R)
In fase di compilazione delle domande non c’è un filtro che impedisca di completare la presentazione della domanda.

In fase di istruttoria la fruizione di un buono servizio per la frequenza di un centro diurno art. 60, 60ter, 68, 105, 106 sarà tenuta in considerazione per l’incompatibilita e incumulabilta’ delle due misure, che sono entrambe prestazioni scolli agevolate, sullo stesso nucleo familiare. Non vi è incompatibilità, invece, per la fruizione di prestazioni domiciliari SAD e ADI sociale, ovvero art. 87 e 88, per la coerente e spesso necessaria complementarietà di ulteriori ore di servizi domiciliari che integrino le poche ore di assistenza erogate dai Comuni e dalle Asl per le rispettive competenze.

Questo per un principio di equità nella distribuzione delle risorse, ma anche e soprattutto in ossequi al principio di appropriatezza delle prestazioni.

Infatti, se la frequenza di un centro diurno art. 60 o art. 105 è appropriata, allora il profilo di non autosufficienza è certamente più basso del profilo di estrema gravità richiesta per l’accesso al l’assegno di cura. Oppure il centro diurno socieducativo non è appropriato, ed occorre un PAI più adeguato da parte dei servizi sanitari territoriali. Solo in questo senso non è opportuno il cumulo di due contributi economici per il sostegno al reddito e prestazioni sociali agevolate, che peraltro in ogni caso non possono e non devono surrogare o sostituire i servizi sanitari.
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