Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ

 

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34 - (D) IL COSTO DEL TRASPORTO SOCIALE VERSO/DA CENTRI DIURNI ISCRITTI NEL CATALOGO TELEMATICO EX A.D. 53/2013 E' FINANZIABILE ATTRAVERSO I BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DISABILI E ANZIANI?

(R)
Il costo aggiuntivo del trasporto sociale verso/da centri diurni sarà finanziabile SOLO a partire dal 1° giugno 2014 quale COMPONENTE AGGIUNTIVA (incremento qualitativo) alla tariffa base dei predetti servizi ESCLUSIVAMENTE previo adeguamento/modifica dei contratti di servizio in essere e laddove ricorrano tutte le condizioni di contesto declinate nella determina dirigenziale n. 136 del 13 maggio 2014 scaricabile dalla sezione "Determinazioni" della presente piattaforma.

La modifica di che trattasi non sarà MAI E IN ALCUN CASO RETROATTIVA e i costi sostenuti in tal senso potranno essere riconosciuti solo in data successiva all'adozione delle modifiche contrattuali indicate.

In assenza di tutte le condizioni richieste, quindi, il costo del trasporto non potrà in alcun caso essere riconosciuto ai fini rendicontativi.
33 - (D) QUALE PROCEDURA ADOTTARE PER MODIFICARE IN CORSO DI EROGAZIONE LA SCELTA DEL NUMERO DI ORE DI FREQUENZA GIORNALIERA DA PARTE DI UTENTI LE CUI ISTANZE SIANO GIA’ STATE CONVALIDATE?

(R)
Esempio: il soggetto “X”, in fase di presentazione dell'istanza, ha richiesto un numero di ore maggiore (h 6) rispetto a quello realmente fruito (h. 4) verificabile dalle attestazioni mensili sottoscritte.
In primis andrà rispettato ciò che dice il PAI, laddove lo stesso si esprima esplicitamente rispetto alla fascia oraria giornaliera da fruire;
Laddove, invece, il PAI non dovesse dare indicazioni in merito, potranno essere accettate eventuali “RIDUZIONI” della fascia oraria giornaliera fruita, per la concomitanza di altri impegni nel corso della giornata (es: sedute di riabilitazione, attività scolastica, ecc...), che saranno riscontrabili già in sede di rendicontazione mensile della effettiva frequenza del servizio. Di tali attestazioni l’ufficio istruttore, previa verifica, potrà prendere atto, anche a fini rendicontativi.
In ogni caso si raccomanda all’Ufficio competente di effettuare periodicamente verifiche a campione sulla effettiva frequenza e sulla durata della stessa per diversi utenti e diverse strutture;
Al netto delle verifiche di natura socio-sanitaria (svama, pai) le predette indicazioni, ovviamente, valgono anche per richieste presso centri sociali artt. 68, 105, 106
Nel caso, invece, venga richiesta una variazione in aumento (ad esempio passare da 4 a 8 ore giornaliere) rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione dell’istanza, la stessa potrà essere accolta solo ed esclusivamente in riferimento ai centri di cui agli artt. 60 e 60 ter, e comunque, solo successivamente alla modifica del PAI in sede di UVM.
32 - (D) COME RINUNCIARE ALLA MIA DOMANDA DI ACCESSO AL BUONO SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER DISABILI/ANZIANI?



(R)
Premesso che non è possibile presentare più istanze di buono di conciliazione con riguardo al medesimo beneficiario disabile/anziano, laddove fosse necessario (per errore o per mutate esigenze familiari), al fine di presentare una nuova istanza occorre, preventivamente, rinunciare all'istanza già presentata.

La rinuncia deve essere formalizzata per consentire l’annullamento della pratica nella piattaforma telematica.

L’iter di formalizzazione della rinuncia è diverso a seconda che la pratica risulti solo “pre-abbinata” (vale a dire, presa in carico dall’unità di offerta attraverso l’avvenuta consegna della documentazione cartacea prevista dall’Avviso); “abbinata” (presa in carico attraverso il caricamento da parte dell’unità di offerta della documentazione cartacea scansionata).

In entrambe le ipotesi è necessario che il richiedente presenti (via mail o personalmente) lettera di rinuncia, completa di CODICE PRATICA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia del documento d'identità, all'unità di offerta.

Nel caso del pre-abbinamento, l’unità di offerta rifiuta direttamente l’istanza che in tal modo viene registrata dalla piattaforma nello stato di "Espressa rinuncia". Nel caso dell’avvenuto abbinamento, l’unità di offerta trasmette via PEC all’Ambito Territoriale sociale la lettera di rinuncia con il suo allegato e sarà l'Ambito a modificare lo stato della domanda di Buono servizio di conciliazione in “Espressa rinuncia”.
31 - (D) E' POSSIBILE PRESENTARE ISTANZE PER PIU’ DI 11 MESI?

(R)
L’Avviso pubblico per l’erogazione dei Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti prevede (art. 3, ult. co., D.D. 61/2013) la possibilità per il nucleo familiare di fruire di servizi di conciliazione per ciascun disabile/anziano nel limite massimo di 11 mesi nell’arco dell’anno dalla presentazione dell’istanza.
Tale previsione va letta in combinato disposto con il requisito di ammissibilità relativo alla situazione economica del nucleo familiare, riferita al reddito ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza e ai redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario finale del buono, al fine di rendere le condizioni economiche familiari aderenti al calcolo dell’abbattimento tariffario previsto.

Ne discende che i nuclei familiari non possono presentare contemporaneamente più istanze di fruizione di uno stesso servizio per più anni in continuità tra di loro, in quanto ciò potrebbe determinare una situazione di scollamento (sia migliorativo che peggiorativo per la famiglia) tra la condizione economica dichiarata al momento della presentazione della domanda e la data ultima di fruizione.
Pertanto, una volta presentata un'istanza indicando il limite temporale massimo previsto dall’Avviso, allo spirare del periodo di fruizione documentato dall’effettiva frequenza attestata dal referente del nucleo familiare con la sottoscrizione di un numero di 11 ricevute, sarà possibile presentare una nuova domanda che sarà istruita nel rispetto del principio dell’erogazione delle risorse “a sportello” di cui all'art. 3, co. 4 dell'Avviso in rilievo.
Qualora siano state già presentate più istanze l’Ambito Territoriale di competenza provvederà a rendere inammissibili quelle successive al primo periodo di fruizione del servizio opzionato dal nucleo familiare richiedente.
30 - (D) PUO’ UN UFFICIO ISTRUTTORE CONVALIDARE UN NUMERO DI BUONI DI SERVIZIO MAGGIORE RISPETTO AL NUMERO DI POSTI RESI DISPONIBILI A CATALOGO DA PARTE DI UNA STRUTTURA?

(R)
SI, ma esclusivamente laddove vengano a determinarsi le precondizioni di cui alla FAQ n. 29
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