LEGGE REGIONALE N. 21/2011 - FAQ

 

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  - (D) 38 - L'Ufficio Tecnico del Comune per un intervento di ampliamento con il "PIANO CASA", qualora si realizzino coperture a volta, non ritiene applicabile nel calcolo del volume la norma prevista all'art. 3, c.1 della L.R. 27/10/2009, n. 26 "Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta", che dice: "Nuove costruzioni - Anche in deroga rispetto a quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione e dai regolamenti edilizi comunali della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi della presente legge, per le nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come "altezza" quella che scaturisce dalla somma dell'altezza dell'imposta di volta maggiorata di un terzo dell'altezza compresa tra l'imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale. "

(R)
38 - La possibilità di realizzazione degli interventi straodinari di ampliamento è disciplinata dall'art.3 della LR n.14/2009, come integrato e modificato dalla LR n.21/2001.
Non risulta esclusa l'applicazione degli incentivi di cui alla LR n.26/2009, riguardante la "Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta".
  - (D) 37- La Legge Regionale n°14 del 30 Luglio 2009, precisamente nell'art 5 comma 3 stabilisce che" la formazione del titolo abitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u. emanato con il d.p.r 380/2001". L'art. 16 del d.p.r. 380/2001 rimanda al comma 3 dell'art. 17 dello stesso d.p.r. il quale stabilisce che i suddetti oneri per gli ampliamenti fino al massimo del 20% non devono essere corrisposti.

(R)
37 -L'art.17/comma 3 del DPR 380, al quale rimanda l'art. 16 del d.p.r. 380/2001 richiamato dalla legge regionale 14/2009 e successive modifiche
e integrazioni, stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto "per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari" (punto "b").
Pertanto, solo nei predetti casi di edifici unifamiliari non è dovuto il contributo di costruzione.
  - (D) 36 - Con la presente nota le richiedo alcune informazioni in merito ad un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione da eseguirsi ai sensi della legge regionale n.14/2009 del 30/07/2009 e s.m.i. (Piano casa).
In particolare trattasi di un villino sito in Bari, Torre a mare.
Il lotto su cui insiste il fabbricato ricade all'interno di una zona C2 di PRG, in ambito esteso C e all'interno della perimetrazione dei territori costruiti ai sensi del PUTT/P (Primi adempimenti).La variante del PRG per l'adeguamento al PUTT, non ancora vigente, non apporta modifiche significative: il lotto ricadrà in un ambito esteso D e sarà sempre ricompreso nella perimetrazione del territorio costruito apparendo, quindi, a tutti gli effetti escluso dalle prescrizioni del PUTT.Ciò detto, una porzione del lotto (per circa 1/3 della sua estensione) ricade nella fascia costiera compresa entro i 300 metri dalla linea di battigia anche se solo una piccola porzione dell'area di sedime del fabbricato ricade nella suddetta area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 (artt. 136 e 142).
La legge regionale n.14/2009 all’art. 6, comma 1) lett. f) afferma che non è ammessa la realizzazione degli interventi su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63.
Non si capisce se il suddetto articolo escluda la possibilità di intervenire su immobili che insistono su una particella catastale che ricada nella fascia costiera compresa entro i 300 metri dalla linea di battigia o soltanto su quelli per i quali sia l’area di sedime a ricadere all’interno della suddetta fascia.Nel caso specifico, come detto, solo una porzione molto piccola dell’area di sedime del fabbricato è ricompresa della fascia costiera entro i 300 metri dalla linea di battigia.
Si chiede, pertanto, se l'intervento straordinario di demolizione e ricostruzione del fabbricato con incremento volumetrico del 35% sia assentibile o meno ai sensi della suddetta legge regionale.

(R)
36 - premesso che l'applicazione nei casi concreti delle disposizioni delle LLRR n.14/2009 e n.21/2011 è competenza esclusiva dell'Ufficio Tecnico Comunale, si ritiene utile rappresentare, in termini generali, quanto di seguito.
Oggetto degli interventi derogatori di cui alle LLRR n.14/2009 e n.21/2011 sono gli "edifici residenziali" come specificatamente definiti dall'art.1 della LR n.21/2011, intesi come "l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo ecc.".
Peraltro, l'art.6 "Limiti di applicazione" della LR n.14/2009, al punto "f", dispone che non è ammessa la realizzazione degli interventi, "su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico".
Pertanto, su detti immobili non è possibile intervenire, ancorchè solo parzialmente ricompresi nella fascia costiera vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004
  - (D) 35 - E' applicabile il Piano Casa per sanare situazione di abusivismo sia esso con riferimento all'art. 34 che all'art. 36 del D.P.R. 380/2001?

(R)
35 - non rientra tra le finalità della LR n.14/2009 la sanatoria di abusi edilizi. Gli interventi derogatori sono ammissibili solo per gli edifici residenziali, esistenti alla data del 1° agosto 2011, legittimamente realizzati o per i quali sia stata già rilasciata la sanatoria edilizia di cui alle leggi n.47/1985, n.724/1994 e n.326/2003.
  - (D) 34- Quali sono le procedure da adottare (iter) nel caso di presentazione di una S.C.I.A. (ex D.I.A.) ai sensi della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 21/2011? il titolo abilitativo in tal caso è equivalente ad un P.d.C. presentato sempre ai sensi delle L.R. citate e quindi da intendersi come una specie di "super-S.C.I.A"? in tal caso poi, al momento della presentazione dell'istanza, questa dovrebbe essere completa e soddisfare tutte le prescrizioni di cui alle norme citate per avere validità e poter procedere ai lavori? infine, si può affermare che la D.I.A. citata nelle norme di cui sopra, è stata definitivamente sostituita dalla S.C.I.A, oppure continua ad esistere in un ambito di lex-specialis?

(R)
In ordine alla "Segnalazione certificata di inizio attività", ex art.29 commi 4-bis e seguenti della L. n.122 del 2010, con parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Semplificazione Normativa - Ufficio Legislativo, espresso con nota prot. MSN 0001340 P del 16/09/2010, è stato precisato, conclusivamente, che "la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identito campo applicativo di quella della DIA, senza quidi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, ...)" e che "la disciplina della SCIA non si applichi alla DIA alternativa al permesso di costruire".
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