Bando Titolo II Turismo - FAQ

 

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60 - (D) Una società con il seguente codice ateco 56.30.00/ 56.10.30 può accedere al bando?

(R)
No, tali attività possono essere agevolate con il Titolo II del Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009.
59 - (D) Nella risposta n. 30 dite che l'impianto fotovoltaico deve essere utilizzata esclusivamente per l'attivita oggeto di agevolazione, si ha comunque diritto al conto energia?

(R)
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 “Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma (…).” Pertanto, le agevolazioni non classificabili come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma possono essere cumulate con il Titolo II Turismo, fermo restando che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto.
57 - (D) E' possibile sapere se il ritiro della concessione edilizia si configura quale avviamento dell'investimento?

(R)
No, il ritiro della concessione edilizia non rappresenta inizio investimento.
56 - (D) Il contributo in conto impianti è del 10% o 20% come indicato da Artigiancassa fino ad un max di 200.000 euro.

(R)
Attualmente, come da regolamento n. 22 del 29 dicembre 2010, il contributo aggiuntivo in conto impianti è pari al 20% fino ad un massimo di € 200.000.
55 - (D) Si richiede se sono ammissibili, ai sensi del Titolo II Turismo, gli investimenti per la realizzazione di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività turistiche (ad esempio piscine), anche se la relativa struttura turistico alberghiera è ancora in corso di realizzazione?

(R)
Ai sensi della lettera a) dell’art. 6 dell’Avviso del Titolo II Turismo è ammissibile: “l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico - alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale.”
A tal proposito, si precisa che sono ammissibili gli investimenti che riguardano l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture turistico alberghiere già esistenti e funzionanti alla data di presentazione della domanda. Di contro, si precisa che sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.), anche se la struttura turistico alberghiera risulta solo concessionata (cioè l’impresa ha ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative necessarie a costruire la struttura ricettiva). In tale ultimo caso, mentre non sono ammissibili le spese per la realizzazione ex novo della struttura turistico alberghiera, risultano invece agevolabili le spese per la realizzazione del servizio funzionale alla struttura ricettiva concessionata.
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