Innonetwork - FAQ

 

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  - (D) Stiamo attivando un raggruppamento costituito da 3 PMI, di cui due sono Startup innovative.
Una delle due Startup è stata costituita solo nel 2016 ma il primo bilancio verrà approvato e depositato prima della candidatura.
Inoltre, questa startup nasce come conseguenza dei risultati di un progetto di ricerca. Inoltre, i soci della startup sono proprio l’azienda capofila del progetto e alcune persone fisiche che hanno operato per lo stesso progetto o per conto dell’impresa o per conto dell’organismo di ricerca coinvolto.
La questione che si pone riguarda i parametri di valutazione indicati nella sezione A ed in particolare il parametro A6:
A6: Esperienza maturata dalle Imprese appartenenti al Raggruppamento candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi 5 anni.
Il raggruppamento candidato deve di fatto documentare, pena l’inammissibilità, almeno 2 esperienze maturate. Per questa ragione è importante porre la seguente questione:
è possibile considerare il progetto di ricerca (una esperienza maturata prima della costituzione della startup innovativa, ma che ha coinvolto i diversi soci della startup) una esperienza utile ai fini della valutazione del parametro A6?

(R)
1 – Alla candidatura, in caso di possesso dell'ultimo bilancio anno 2016 e se non si è potuto ancora presentare il Modello Unico, non bisogna prendere in considerazione la richiesta a pag. 14 art.11 lett. f "copia dell’ultimo Modello Unico regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate”, ma sarà possibile, sempre in candidatura, esibire il codice di attività primaria dell'impresa mediante documentazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio. E’ implicito sottolineare che, quando regolarmente inviato all'Agenzia delle Entrate, venga reso disponibile anche il Modello Unico.
2 – No, il bando all’art. 13, comma 4, criterio A6 recita: “Esperienza maturata dalle Imprese appartenenti al Raggruppamento candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi 5 anni”.
Quindi le esperienze maturate richieste sono della start up e non dei soggetti che afferiscono alla stessa.
  - (D) è possibile, al fine di agevolare la compilazione dei dati da caricare sul portale, la pubblicazione degli allegati 6 (schema di domanda di candidatura) e 7 (istanza di candidatura) del bando innonetwork in formato word?

(R)
Nella sezione "L'Avviso", alla voce "Modulistica", sono disponibili le versioni word dei due allegati.
  - (D) Il soggetto X è socio per una quota del 20% del soggetto Y. E' possibile la partecipazione dei due soggetti X e Y nella stessa domanda di finanziamento come partner?

(R)
E’ necessaria una valutazione caso per caso, alla luce delle prescrizioni dell’Avviso, con particolare riferimento all’articolo 5 comma 1 lettera k – “non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE”.
La valutazione sarà effettuata prioritariamente sulla base delle disposizioni dell’Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014, che costituisce la base giuridica di riferimento dell’Avviso Innonetwork, da cui deriva il requisito della indipendenza richiesto per i partner del progetto di ricerca collaborativa (: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione).
Tra l’altro l’Allegato I costituisce la base per collocare ciascuna impresa nelle categorie di piccola, media o grande impresa necessaria per la determinazione dell’intensità di aiuto applicabile.
Si tenga conto, comunque, che la casistica prevista dall’articolo 3 è piuttosto complessa, per cui può non essere sufficiente la valutazione dell’entità della partecipazione azionaria o dei diritti di voto.
  - (D) L'esecuzione di prove e test che vengono affidate ad un soggetto terzo (es.laboratorio di analisi ) che non hanno contenuto di ricerca, ma esclusivamente carattere esecutivo rientrano nella voce altri costi?
Le spese per missioni e trasferte sono rendicontabili? Se si in quale voce? Possono rientrare nelle spese generali?

(R)
1) SI (Altri costi).
2) SI (Spese generali).
  - (D) - (D) Sulla domanda di finanziamento è richiesto di indicare il riferimento del preventivo per le voci di costo "strumenti e attrezzature", "forniture di ricerca a contratto", etc. E' obbligatorio dunque allegare il preventivo alla domanda? O è possibile fare riferimento ad un'auto certificazione?

(R)
(R) L’articolo 11 comma 4 lettera d) richiede l’acquisizione, in sede di presentazione della candidatura, di “copia dei preventivi, relativi alle spese di forniture previste dal progetto”.

I preventivi devono supportare la valutazione tecnico-economica e finanziaria della candidatura, e pertanto sono vincolanti per la tipologia delle prestazioni e per l’importo di spesa, non per quanto riguarda il nominativo del fornitore.

E’ comunque ammessa la presentazione di autocertificazione attestante lo svolgimento di ricerca di mercato tesa ad accertare il costo di una fornitura (anche da cataloghi Consip o analoghi), da cui risultino tutte le informazioni demandate al preventivo (natura e tipologia della fornitura, costi unitari e quantità), fermo restando che i documenti attestanti lo svolgimento della ricerca di mercato dovranno essere conservati agli atti ed esibiti in sede di eventuale controllo.
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