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  - (D) Con riferimento alle spese di consulenza, il preventivo prodotto in fase di invio della domanda di candidatura, ha natura vincolante o può poi essere modificato (es. in termini di budget e/o azienda fornitrice) in corso di svolgimento delle attività di progetto?

(R)
Il preventivo è vincolante per la valutazione della coerenza tecnica rispetto alle finalità del progetto e della congruità economica del costo richiesto.
Eventuali variazioni, successivamente alla fase di valutazione del progetto, potranno essere valutate –secondo quanto stabilito nell’Avviso- fatte salve la tipologia delle prestazioni e l’importo di spesa valutato congruo.
  - (D) L'ipotesi di collegamento, lettera k articolo 5 del bando, vale anche nel caso di impresa collegata ad un organismo di ricerca?

(R)
Sicuramente per gli Organismi di Ricerca privati.
Per gli Organismi di Ricerca pubblici occorre valutare caso per caso, alla luce delle diverse situazioni contemplate nell'articolo 3 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014, che prevede "un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: (...) b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro", ma anche "Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".

  - (D) L'organismo di ricerca privato deve soddisfare particolari caratteristiche in più, rispetto a quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del bando?

(R)
Gli OdR privati sono tenuti a rispettare i requisiti previsti per le impresa elencati al comma 1 dell’articolo 5, ma non anche i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria previsti al comma 3 dell’articolo 5.
Infatti lo stesso articolo precisa al comma 2: "Gli Organismi di ricerca privati dovranno soddisfare i requisiti previsti per le imprese riportati al precedente comma 1 del presente articolo".
Si tenga però presente che per il riconoscimento di un OdR la regolamentazione comunitaria richiede le seguenti verifiche:
1. Verifica della finalità dell'OdR (attività principale di ricerca fondamentale, industriale o di sviluppo sperimentale) o verifica della diffusione dei risultati attraverso la formazione, la pubblicazione e il trasferimento delle conoscenze;
2. Verifica che le imprese in grado di esercitare un' influenza su OdR, per esempio in qualità di azionisti o membri, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti/generati;
3. Verifica dell'esistenza di una contabilità separata, qualora l'OdR svolga anche attività economiche.
Per consentire dette verifiche l'OdR dovrà allegare alla candidatura "copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente” (lettera h art. 11 comma 4), oltre alla DSAN resa secondo lo schema in Allegato 9 (“Dichiarazione Organismi di Ricerca”) - cfr. versione integrata dell'Avviso approvata con A.D. n.16 del 23/02/2017.
Per garantirsi l’ammissione come impresa in caso di mancato riscontro degli elementi di qualificazione come “Organismo di Ricerca”, è auspicabile che il soggetto sia in grado di documentare anche il rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria previsti al comma 3 dell’articolo 5.
  - (D) I requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria devono essere posseduti dalle imprese alla data di candidatura del progetto. Se nel corso degli anni l'impresa dovesse vedere ridursi il fatturato, rischierebbe la revoca del contributo?

(R)
No. Con la modifica dell’Avviso approvata con A.D. n.16 del 23/02/2017 la nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 5 recita: "I requisiti di ammissibilità sopracitati (compresi i requisiti di cui al precedente comma 3), nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e – con la sola eccezione del requisito dimensionale per le imprese, e dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui al comma 3 - mantenuti e rispettati fino alla data di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva, pena l’esclusione della domanda o la revoca dell’agevolazione".
  - (D) Nell'All. 5 del Bando viene riportato che "I Liberi professionisti produrranno idonea documentazione utile a comprovare la congruità del costo orario esposto, fermo restando che, comunque, lo stesso non può essere superiore a quello più alto ritenuto congruo per il personale tra i partner del progetto." Questo in cosa si traduce in una eventuale rendicontazione? Nel caso il partner sia un libero professionista come verrà rendicontata la spesa? quali documenti contabili dovranno essere prodotti?

(R)
I liberi professionisti possono partecipare ad un solo Raggruppamento proponente, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica.
Pertanto, nella articolazione del budget di propria competenza, il libero professionista/imprenditore dovrà prevedere i costi di personale dipendente (assunto o da assumere), i costi di utilizzo di strumentazioni, i costi di acquisto di servizi (ricerca a contratto e consulenze) di brevetti, di beni e materiali, le spese per missioni e le spese generali.
Nel caso in cui il libero professionista/imprenditore intenda esporre anche il costo del proprio tempo direttamente impiegato nel progetto, dovranno essere soddisfatti i criteri di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per i contributi in natura, la cui entità – si ricorda - non può superare il cofinanziamento a carico dell’impresa.
Così come previsto dalla norma richiamata, trattandosi di “prestazione di lavoro non retribuita”, il relativo valore economico verrà determinato sulla base del tempo di lavoro impiegato nel progetto e di un tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Per documentare la congruità del costo orario esposto potranno essere esibiti, per esempio, i livelli retributivi previsti da CCNL per figure professionali equivalenti.
L’Avviso individua a tale scopo come soglia massima di riferimento il costo orario “più alto ritenuto congruo per il personale tra i partner del progetto”.
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